L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Accordi A.N.I.A.  
Viene riportato qui di seguito il testo dei vigenti accordi stipulati tra le Società Assicuratrici aderenti all’Associazione di Categoria A.N.I.A. Con l’avvertenza che tali accordi non sono obbligatori per gli Utenti, che restano liberi di aderirvi o meno. E con l’ulteriore avvertenza che spesso tali accordi – che, a quanto pare, stanno per essere aboliti, o almeno sostanzialmente riveduti e corretti – avevano tra i loro obbiettivi iniziali il contenimento degli interventi legali in materia di risarcimento del danno.

Accordo tra assicuratori per la gestione dei sinistri con pluralità di danneggiati.

Il presente accordo - che giova riportare per esteso - accorpa in sé le normative di due precedenti accordi tra assicuratori, che ovviamente si intendono abrogati: quello per la liquidazione dei danni conseguenti a tamponamento multiplo e quello per i danni subiti da terzi estranei.
Ecco il testo:

  • Art. l. (Oggetto dell'accordo).
    Il presente accordo ha lo scopo di accelerare il risarcimento dei danni subiti dai veicoli assicurati per la RCA con imprese aderenti e dai loro conducenti incolpevoli o parzialmente colpevoli a seguito di collisione tra più di due veicoli a motore, nonché dalle persone e cose trasportate o urtate dai predetti veicoli anche in caso di collisione tra due soli veicoli. L'accordo è applicabile anche se uno dei veicoli non sia assicurato o sia assicurato presso un'impresa non aderente o, limitatamente ai danni a persona, non sia identificato.
  • Art. 2. (Gestione dei sinistro).
    La gestione del sinistro, secondo i principi della migliore tecnica liquidativa, compete: a) in caso di danni alle persone e cose trasportate, all'assicuratore dei veicolo vettore; b) in caso di danni al veicolo, al suo assicuratore; c) in caso di danni alla persona ed alle cose dei conducente, all'assicuratore dei veicolo da lui condotto; d) in caso di danni alle persone e alle cose non trasportate su altri veicoli a motore, all'assicuratore del veicolo che ha urtato per primo le persone e le cose; se tale veicolo non può essere identificato con esclusione di ogni ragionevole dubbio, la gestione spetterà all'assicuratore del veicolo la cui targa abbia il numero iniziale più basso e così di seguito procedendo da sinistra a destra (senza tenere conto di eventuali lettere o sigle). L'accordo non opera per le rivalse di enti mutualistici e/o di assicuratori privati nonché per le richieste di datori di lavoro.
  • Art. 3. (Rimborso convenzionale).
    L'assicuratore dei responsabile o corresponsabile dei sinistro, qualora non sia tenuto ad eseguire alcun pagamento a favore di terzi, dovrà rimborsare all'assicuratore dei veicolo urtato direttamente dal proprio assicurato, quanto da lui pagato in forza dell'accordo. Il rimborso non potrà comunque superare il limite massimo di un milione.
  • Art. 4. (Limite di 20 milioni).
    Quando i danni a cose e/o a persone complessivamente considerati non superino £ 20.000.000, l'assicuratore gestionario deve istruire il sinistro e pagare «per conto di chi spetta» il risarcimento dovuto al danneggiato. Quando un assicuratore gestisce più danni prodotti dalla collisione dei medesimo veicolo assicurato, l'importo suddetto va riferito all'ammontare complessivo dei danni a cose e/o a persone gestiti da detto assicuratore. Gli importi complessivamente corrisposti ai danneggiati, ove non superino tale limite, rimangono a carico dell'impresa gestionaria indipendentemente da qualsiasi attribuzione di responsabilità ad altro assicurato con impresa aderente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.
  • Art. 5. (Limite di 100 milioni).
    Quando i danni a cose e/o persone complessivamente considerati superino il limite di cui all'art. 4 senza peraltro eccedere l'importo di £ 100.000.000, l'assicuratore gestionario deve darne immediata notizia a tutti gli assicuratori interessati e tenere la documentazione acquisita a disposizione per trenta giorni dell'assicuratore che riterrà di assumere la gestione dei danno avviando, nel frattempo, opportuni contatti col danneggiato che informerà tempestivamente dell'eventuale trasferimento della gestione ad altra assicuratore. Decorsi trenta giorni senza aver avuto riscontro, il gestionario mantiene la gestione dei sinistro provvedendo alla trattazione e alla liquidazione dei danno. Se l'importo dallo stesso liquidato supera i limiti di cui all'art. 4, ne chiederà il rimborso se ed in quanto ne abbia diritto secondo la situazione in punto responsabilità. Nei caso di mancato accordo sulla ripartizione delle responsabilità, l'impresa che ha gestito il danno, esperiti inutilmente i tentativi di trovare una soluzione, attiva la «Procedura Arbitrale» prevista dall'apposito accordo associativo, per l'accertamento delle responsabilità tra assicuratori aderenti, astenendosi da ogni altra iniziativa. Se altro assicuratore sia subentrato nella gestione dei danno e l'importo dallo stesso liquidato non superi i limiti di cui all'art. 4, l'impresa, che ha pagato, ha diritto di ottenere immediatamente il totale rimborso da quella che sarebbe stata tenuta alla gestione ai sensi dell'art. 2.
  • Art. 6. (Richiesta ad altra assicuratore).
    L'assicuratore, che riceva una richiesta di risarcimento ma non sia convenzionalmente obbligato alla gestione dei sinistro, deve rinviare il danneggiato all'assicuratore convenzionalmente obbligato e contestualmente informare detto assicuratore della richiesta pervenutagli e del rinvio operato. Se il danneggiato intenda comunque essere risarcito dall'impresa cui ha avanzato la richiesta (effettuata ai sensi dell'art. 3 dei DL 2411211976 convertito nella Legge n. 39 dei 26/2/1977), questa procede alla normale gestione dei danno avvisando tempestivamente le altre imprese interessate e richiederà il rimborso delle somme pagate in conformità di quanto previsto dal presente accordo.
  • Art. 7. (Rimborsi).
    L'impresa, che ha pagato il danneggiato a titolo definitivo o di acconto, dovrà chiedere il rimborso degli importi liquidati, se e nei limiti in cui ne abbia diritto, entro il termine di due anni dalla data di ogni pagamento, a pena di decadenza. La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - copia dell'atto comprovante il pagamento; - per i danni ai veicoli la perizia determinata sulla base del Listino prezzi parti di ricambio veicoli a motore, del Prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di carrozzeria e di meccanica, nonché dei parametri previsti dall'Accordo ANIA/OO.AA. dei Carrozzieri; per i danni ad altre cose la documentazione giustificativa della liquidazione, ivi comprese eventuali perizie e/o fatture; per i danni alla persona la documentazione giustificativa della liquidazione, ivi comprese eventuali relazioni di medici fiduciari. Entro 60 giorni dal ricevimento della predetta documentazione le imprese interessate dovranno provvedere al rimborso a prescindere dalla sottoscrizione di un atto di quietanza. In considerazione della reciprocità dei rapporti tra le imprese aderenti al presente accordo e dell'esigenza di semplificare il più possibile la gestione dei rapporti medesimi, resta escluso qualsiasi rimborso delle spese sostenute per la liquidazione dei sinistro.
  • Art. 8. (Ricorso alla Presidenza).
    In caso di divergenza sull'applicazione dell'accordo, le imprese aderenti potranno rivolgersi alla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili, per la soluzione della controversia. Eventuali casi d'inosservanza del presente accordo o di comportamento pregiudizievole nella gestione dei danni dovranno essere segnalati alla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili che potrà anche disporre per l'addebito all'impresa responsabile dei pregiudizio recato all'altra e, nei casi più gravi o ripetuti, per l'estromissione dall'accordo dell'impresa stessa.
  • Art. 9. (Operatività dell'accordo).
    Il presente accordo è in vigore dal 1° gennaio 1999. L'adesione al presente accordo comporta l'accettazione dell'accordo per la risoluzione con procedura arbitrale di vertenze tra assicuratori nei sinistri RCA limitatamente all'ipotesi richiamata dall'art. 5. Eventuali casi di recesso avranno effetto dall'inizio del mese successivo al 60' giorno dalla data del recesso stesso.
  • Norme operative

  • 1. Istruzione e gestione dei danno
    Nell'ambito della gestione dell'accordo ogni assicuratore deve provvedere alla liquidazione dei danno di propria competenza secondo i principi della migliore tecnica liquidativa e cioè tenendo conto dell'eventuale grado di responsabilità dei danneggiato sulla base della situazione risultante dagli elementi in proprio possesso, che potrà integrare con accertamenti ed approfondimenti istruttori non dissimili da quelli svolti nella gestione tradizionale dei danni, ricorrendo preliminarmente alla collaborazione delle altre imprese assicuratrici interessate al sinistro, specie se aderenti all'accordo. L'impresa aderente, la cui copertura assicurativa dei veicolo coinvolto nel sinistro sia sospesa per mancato pagamento dei premio, si considera a tutti gli effetti come impresa non aderente. L'impresa aderente, posta in liquidazione coatta amministrativa dopo il sinistro, si considera essa stessa a tutti gli effetti come non aderente.
  • 2. Competenze gestionali
    In caso di collisione tra due soli veicoli a motore: - i danni ai due veicoli, ai loro conducenti ed alle cose di loro proprietà non possono essere gestiti secondo l'accordo; - i danni alle persone ed alle cose trasportate sono gestiti dall'assicuratore dei veicolo vettore; - i danni ai veicoli venuti in collisione, ai loro conducenti ed alle cose di loro proprietà sono gestiti secondo l'accordo; - i danni alle persone ed alle cose trasportate sono gestiti dall'assicuratore dei veicolo vettore; - i danni alle persone e alle cose poste al di fuori dei veicoli sono gestiti dall'assicuratore dei veicolo che le ha urtate. I danni alle cose trasportate vanno risarciti nella misura in cui non ne sia responsabile il vettore.
  • 3. Rivalse passivo
    Le rivalse di enti mutualistici e/o di assicuratori privati nonché le richieste di datori di lavoro seguono i normali criteri della responsabilità e vanno perciò gestite dall'assicuratore dei responsabile fuori accordo anche se si tratti di assicuratore aderente e le rivalse attengano a partite di danno di sua competenza a di competenza di altra assicuratore aderente.
  • 4. Rimborso ex art. 3
    L'assicuratore dei responsabile dei sinistro è tenuto a rimborsare l'importo massimo di un milione all'assicuratore dei veicolo urtato direttamente dal responsabile stesso se non abbia dovuto operare alcun pagamento, per qualsivoglia ammontare, a favore di terzi a loro aventi diritto (ad es. enti mutualistici) in forza dell'accordo o ai sensi di legge. Al rimborso è tenuto anche l'assicuratore dei corresponsabile pur se abbia risarcito il proprio assicurato in proporzione al suo grado di responsabilità. Il rimborso deve essere esplicitamente richiesto dall'assicuratore avente diritto documentando l'esborso effettuato: se l'importo dei risarcimento è inferiore al milione di lire, il rimborso è limitato alla somma effettivamente pagata. La richiesta di rimborso deve essere effettuata nel termine di cui all'art. 7 utilizzando l'apposito modulo da indirizzare all'Ufficio Sinistri competente e per conoscenza alla sua Direzione. L'assicuratore dei responsabile, con lo stesso modulo, potrà respingere la richiesta entro 60 giorni se abbia operato un esborso risarcitorio a favore di terzi o debba Prevedibilmente operarlo, in tal caso impegnandosi ad informare immediatamente l'impresa richiedente dell'avvenuto pagamento, o se non sussistano le condizioni per la maggiorazione del premio o per l'applicazione della franchigia precisandone i motivi. Il mancato riscontro entro 60 giorni obbliga l'impresa inadempiente a corrispondere l'imporla richiestole ai sensi dell'art. 3 senza possibilità di eccezione alcuna.
  • 5. I limiti di 20 e 100 milioni
    I limiti di 20 e 100 milioni riguardano: - danni a cose - IVA compresa ed esclusa ogni altra voce accessoria quale fermo tecnico, svalutazione trasporto, onorari legali, spese giudiziali, rivalutazione monetaria, interessi, ecc. valutali per quanto si riferisce ai veicoli, sulla base del Listino prezzi parti di ricambio veicoli a motore e del Prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di carrozzeria e di meccanica nonché dei parametri previsti dall'Accordo ANIA/OO.AA. dei Carrozzieri; - danni a persona valutati secondo i parametri comunemente adottati, esclusa ogni voce accessoria quale onorari legali, spese giudiziali, rivalutazione monetaria, interessi, ecc.. Qualora i suddetti limiti siano superati esclusivamente in forza dei riconoscimento di voci accessorie di danno, l'intero importo pagato farà carico all'assicuratore gestionario, ferma l'eventuale diritto di rimborso previsto dall'art. 3. I limiti di 20 e 100 milioni vanno riferiti all'importo effettivamente liquidato anche se determinato in funzione di un eventuale concorso di colpa dei danneggiato o di qualsivoglia elemento riduttivo dei risarcimento, ivi compresa la migliore tecnica liquidativa.
  • 6. Accertamento dei danni materiali e fisici
    Per quanto concerne l'entità dei danni al veicolo ai fini dell'individuazione dei limiti di valore per la gestione dell'accordo, il liquidatore dell'impresa gestionaria ex art. 2 deve sempre disporre l'accertamento peritale. Detto liquidatore dovrà procedere alla perizia del veicolo anche qualora il danneggiato avesse inoltrato ad altra impresa richiesta ex art. 3 Legge n. 39/77, trasmettendo la perizia, per il seguito che la pratica dovrà avere, all'ufficio di liquidazione competente dell'impresa destinataria della richiesta. La valutazione peritale dei danni al veicolo può riflettere sia i costi di riparazione dei veicolo stesso che la stima per differenza (antieconomicità delle riparazioni): in quest'ultimo caso si considerano voci accessorie di danno anche le spese di radiazione dal P.R.A. e di reimmatricolazione d'altro veicolo. Per quanto concerne l'entità dei danni alle persone ai fini dell'individuazione dei limiti di valore per la gestione dell'accordo, il liquidatore dell'impresa gestionaria deve acquisire adeguata documentazione medica. Eventuali contestazioni sul quantum da parte dell'impresa tenuta al rimborso potranno formare oggetto di segnalazione alla Direzione dell'impresa gestionaria ed alla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili solo dopo l'avvenuto puntuale pagamento dell'importo richiesto.
  • 7. Applicazione dell'art. 5
    Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 5 decorre dalla data di ricevimento della comunicazione fatta con l'apposito modulo da inoltrarsi via fax o per raccomandata. Qualora più assicuratori, ivi compreso eventualmente il gestionario ex art. 2, siano interessati a gestire una stessa partita di danno e non trovino tra loro un'intesa, peraltro del tutto auspicabile, sarà la Presidenza della Sezione Tecnica Automobili a decidere l'assegnazione della gestione su richiesta anche di una soia impresa.
  • 8. Pagamenti su polizza ARD
    Qualora un'impresa aderente all'accordo abbia gestito i danni subiti dal proprio assicurato in base ad una garanzia ARD ed abbia effettuato un pagamento non superiore al limite di lire 20 milioni, dovrà tenere a proprio carico l'esborso a sensi dell'art. 4 e non potrà agire in rivalsa nei confronti dell'impresa, aderente all'accordo, che assicuri il civilmente responsabile, salvo attivare l'art. 3 ove ne sussistano i presupposti. Qualora il pagamento su polizza ARD abbia ecceduto il limite di lire 20 milioni, l'impresa potrà agire in rivalsa nei confronti dell'assicuratore aderente dei responsabile, fermo restando che, se l'importo effettivamente dovuto risultasse inferiore al suddetto limite per questioni di responsabilità (ed in merito potrà essere richiesta la procedura arbitrale), esso resterà a totale carico dell'assicuratore ARD.
  • 9. Applicabilità dell'accordo
    L'accordo è applicabile anche nei seguenti casi: a. inoperatività della garanzia RCA con diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato in conseguenza dell'inapplicabilità di eccezioni al terzo ai sensi dell'art. 18 Legge 990/69; b. limitatamente ai danni alle cose, quando tra assicurato Incolpevole e danneggiato non esiste rapporto di terzietà ai sensi della L. 990169; se invece l'assicurato sia responsabile totale o parziale dei sinistro, il risarcimento è escluso o ridotto in proporzione al suo grado di colpa; c. urto di un veicolo contro una parte della struttura di altro veicolo identificato dal quale si sia staccata; d. danni al trasportato su ciclomotore o assimilabile (ad esempio su cassone di un autocarro) nella misura in cui il vettore non ne sia responsabile.
  • 10. lnapplicabilità dell'accordo
    L'accordo non è applicabile a: a. sinistri avvenuti all'estero; b. veicoli non entrati in collisione con altri veicoli; c. danni alle cose quando ne sia responsabile un veicolo non identificato e limitatamente alla franchigia, quando ne sia responsabile un veicolo non assicurato (art. 19 L. 990169); d. urto di un veicolo contro cose cadute da altro veicolo sul quale erano trasportate; e. sinistri dichiarati catastrofali dalla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili ai sensi dei relativo accordo associativo.
  • 11. Rivalsa verso responsabile
    L'assicuratore gestionario, che ha pagato, ha diritto di rivalersi nei confronti dei civilmente responsabile se trattasi di sinistro provocato da: - veicolo assicurato con impresa aderente nell'ipotesi di cui all'art. 5; - veicolo assicurato con impresa non aderente; - veicolo non assicurato o assicurato con impresa in liquidazione coatta amministrativa o non identificato; - veicolo non entrato in collisione con gli altri anche se assicurato con impresa aderente; - persone o cose (pedone, animale, sede stradale, ecc.).
  • Accordo tra A.N.I.A. e Associazioni autoriparatori

    Premessa
    ANIA e CONFARTIGIANATO/FNAM - CNA/SIRA - CASA/FIAM (di seguito dette Organizzazioni Artigiane ed indicate con la sigla OO.AA.) nell'intento di:
    - garantire chiarezza di comportamenti reciproci, certezza di costi e qualità dei servizi attraverso un sistema di regole, strumenti, norme definito e concordato tra le parti in un quadro di deontologia professionale, che si sostanzia nell'osservanza formale ed effettiva dei rispettivi compiti:
    - corrispondere alle aspettative ed agli interessi degli utenti sul piano della qualità delle prestazioni e della equità dei costi;
    - favorire il raggiungimento degli stessi obiettivi che il legislatore si è posto con la recente produzione normativa;
    stipulano il presente accordo in ordine all'accertamento, quantificazione, riparazione e pagamento dei danni ad autoveicoli conseguenti a sinistri che interessino una garanzia assicurativa, assumendo nei loro reciproci rapporti le obbligazioni di cui appresso.

    Accertamento e pagamento dei danno

  • Art. 1 (Avviso dei riparatore all'assicuratore).
    - Il riparatore provvede ad avvisare la struttura liquidativa locale delle Compagnie assicuratrici non appena l'utente lo incarica della riparazione dei veicolo danneggiato. L'avviso, da effettuarsi a mezzo telegramma o fax, deve essere conforme nei contenuti agli allegati 1 o 2.
  • Art. 2 (Tempi per l'accertamento dei danno).
    - Entro sette giorni lavorativi dal pervenimento dell'avviso di cui all'art. 1, la Compagnia prende contatto con il riparatore per procedere all'accertamento dei danno. Qualora la Compagnia avvisata non sia contrattualmente impegnata, deve darne comunicazione al riparatore entro gli stessi 7 giorni. Trascorso tale termine senza che sia intervenuto il contatto di cui sopra, il riparatore può procedere alla riparazione dei veicolo avendo riguardo di documentare le varie fasi della lavorazione (prima e durante la riparazione con una chiara documentazione fotografica integrata da una relazione tecnica che specifichi analiticamente le ore necessarie per la riparazione ed i materiali impiegati. Detta relazione deve essere redatta sulla base dello schema di cui all'all. n. 3.
  • Art. 3 (Modalità dell'accertamento dei danno).
    - Il perito, incaricato dalla Compagnia, procede all'accertamento dei danno congiuntamente al riparatore Il danno viene determinato sulla base dei parametri previsti dal presente accordo e, per quanto non previsto, sulla base della comune esperienza e professionalità. Qualora non sia possibile valutare in via preventiva qualche elemento del danno, il perito ed il riparatore concordano ulteriori verifiche in sede di riparazione. Qualora invece nel corso delle riparazioni si evidenzino danni non previsti, il riparatore avverte tempestivamente il perito per le opportune immediate verifiche. Raggiunto l'accordo sul costo della riparazione, il perito e il riparatore sottoscrivono in duplice copia il modulo di cui all'all. n. 4 nella parte di competenza.
  • Art. 4 (Pagamento dei danno al riparatore).
    - Il riparatore, qualora l'importo delle riparazioni effettuate non superi £ 10.000.000 iva compresa, può far firmare all'avente diritto l'autorizzazione di cui all'all. n. 4 per incassare direttamente la somma concordata o quella minore offerta dalla Compagnia tenuto conto della situazione in punto responsabilità o di clausole contrattuali. Il riparatore presenta detta autorizzazione, debitamente sottoscritta, alla Compagnia, che gli versa l'importo dovuto facendogli firmare in calce per ricevuta il modulo relativo.
  • Metodologia e criteri di riparazione

  • Art 5 (Sostituzione lamierati).
    - Per quanto concerne la sostituzione dei lamierati, la metodologia operativa da utilizzare deve essere di norma quella rispondente alle indicazioni fornite dalle case costruttrici. In deroga l'operatore può optare per soluzioni di intervento parziale se tecnicamente consentito.
  • Art. 6 (Stacco e riattacco).
    - Lo stacco e riattacco comprende lo stacco, adattamento e riattacco di tutti i particolari di carrozzeria, di parte elettrica, di meccanica, di selleria, ecc. che interferiscono con l'operazione di sostituzione o risagomatura dei lamierato danneggiato nonché lo stacco e riattacco di adesivi e/o allestimenti particolari quale alzacristalli elettrici, chiusure centralizzate ecc..
  • Art. 7 (Risagomatura dei lamierato danneggiato).
    - Per risagomatura di un lamierato si intende il ripristino dello stesso per riportarlo alle condizioni e forme simili all'originale. Operativamente, la risagomatura va effettuata tutte le volte che tecnicamente risulti fattibile purché non sia antieconomica rispetto alla sostituzione e nell'ipotesi in cui il ricambio non sia fuori produzione.
  • Art. 8 (Verniciatura).
    - Gli interventi di verniciatura prevedono l'esecuzione dei ciclo completo con l'utilizzo di smalti di natura termoindurente (acrilici o sintetici) comprese eventuali applicazioni di sigillanti protettivi PVC e prodotti cerosi. I criteri di esecuzione del cielo vanno effettuati con le norme dettate dalle Case produttrici di vernici (all. n. 5).
  • Art. 9 (Sfumatura).
    - La sfumatura sullo stesso lamierato oggetto d'intervento e/o sulle parti adiacenti viene effettuata se tecnicamente necessaria.
  • Art. 10 (Finitura).
    - Il ciclo di verniciatura prevede eventuali interventi di lucidatura sul lamierato verniciato e adiacenti e la pulizia dei veicolo rapportata al tipo di intervento operato. Queste due voci (lucidatura e pulizia) si intendono comprese nell'unica voce di finitura.
  • Art. 11 (Riparazione e verniciatura di componenti in materiale composito).
    - Per riparazione di un componente in materiale composito (paraurti, portelli, ecc.) s'intende il ripristino dello stesso per riportarlo alle condizioni e forme simili all'originale. La riparazione si effettuerà tutte le volte che risulti tecnicarnente fattibile, purché tale intervento non risulti antieconomico rispetto alla sostituzione o nell'ipotesi in cui il ricambio non sia reperibile in tempi accettabili o sia fuori produzione.
  • Tipologia delle carrozzerie e tariffe di manodopera

  • Art 12 (Tipologia delle carrozzerie).
    - Sono individuate n. 4 tipologie di carrozzeria corrispondenti a caratteristiche diverse, che tengono conto dei numero degli addetti, della superficie, della dotazione di attrezzature ed impianti. I parametri adottati sono i seguenti:
    Fascia III S (super)
    - Numero addetti: oltre 10 compreso il titolare
    - Superficie dei locali: oltre 700 mq
    - Attrezzature: maggiori di quelle della fascia III
    - Classificazione: industria o c.c.n.l. artigiani o con integrativi
    Fascia III
    - Numero addetti: da 7 a 15 compreso il titolare
    - Superficie dei locali: oltre 350 mq
    - Attrezzature: come da all. n. 6
    Fascia II
    - Numero addetti: da 4 a 6 compreso il titolare
    - Superficie dei locali: oltre 200 mq
    - Attrezzature: come da ali. n. 7
    Fascia I
    - Superficie dei locali: oltre 100 mq
    - Attrezzature: come da ali. n. 8
  • Art. 13 (Tariffe di manodopera).
    - Le tariffe sono determinate tenendo conto dei costi dei lavoro secondo i contratti collettivi in vigore, degli oneri di gestione, dei costi degli impianti e delle attrezzature, delle spese generali, dei rischio e dell'utile d'impresa (all. n. 9); tali elementi sono riferiti alle caratteristiche delle singole fasce. Le carrozzerie applicano la tariffa corrispondente alla fascia di appartenenza. La tariffa della fascia III S è maggiore dei 10% di quella della fascia III Le carrozzerie, che non possiedono i requisiti sufficienti per l'appartenenza alla fascia I, si intendono inserite in fascia I E (entrata), la cui tariffa è quella della fascia I ridotta dei 15%. Le tariffe sono parametrate alle diverse realtà socio-economiche e di mercato dei territorio nazionale e sono diversificate per provincia, tenendo altresì conto delle differenti realtà tra capoluogo e comuni della provincia; esse assumono la tariffa di Milano quale riferimento base pari a 100 (valore massimo sul territorio nazionale). Le tariffe sono indicate nell'all. n. 10 ed hanno, di norma, durata annuale ed in ogni caso scadenza ai 31 dicembre. La loro revisione deve essere richiesta dalla parte interessata entro il 15 ottobre e deve fare riferimentoad una variazione dei costi intervenuta sulle voci componenti la tariffa stessa, fermi i chiari di determinazione indicati nel presente articolo. Le nuove tariffe entrano in vigore dal lo gennaio dell'anno successivo.
  • Tempi di riparazione - Materiali di consumo - Ricambi

  • Art. 14 (Tempi di manodopera).
    - I tempi di lavorazione sono pubblicati nel «Prontuario dei tempi di riparazione e sostituzione di carrozzeria e di meccanica», edito da Ed. Ass. Srl. La determinazione dei tempi è demandata ad una Commissione di tecnici nominati dalle parti, che si avverrà, a tal fine, della collaborazione tecnico-operativa dei CESTAR - Centro Studi Auto Riparazioni di Pero (MI) - e/o di altre strutture ritenute funzionali. Per quanto non previsto dal Prontuario si fa rinvio al 2° co. dell'art. 3.
  • Art. 15 (Materiali di consumo).
    - Il costo dei materiali di consumo, differenziato per tipo di verniciatura, è dato dal prodotto degli importi di cui all'all. n. 11 per il numero delle ore di verniciatura (preparazione, verniciatura e finitura). I materiali di consumo, considerati ai fini della determinazione dei relativo costo, sono indicati nell'all.12. Durata e revisione delle intese sul costo dei materiali di consumo sono regolate in conformità di quanto previsto negli ultimi due commi dell'art. 13. La richiesta di revisione deve fare riferimento ad una variazione dei costi dei materiali considerati.
  • Art. 16 (Parti di ricambio).
    - Il costo dei ricambi è determinato sulla base dei «Listino dei prezzi delle parti di ricambio» pubblicato da Ed. Ass. Srl. Tali prezzi sono quelli dei ricambi forniti dalle Case costruttrici dei veicoli. I prezzi delle parti di ricambio, che non compaiono nel listino, sono determinati d'intesa tra autoriparatore e perito previe opportune indagini di mercato o idonea documentazione. Le parti si impegnano a svolgere azioni comuni per ottenere ricambi più razionali nella struttura, nella distribuzione e nei prezzi.
  • Operatività e gestione dell'accordo

  • Art. 17 (Elenchi degli aderenti).
    - L'accordo è operante per gli autoriparatori e per le compagnie di assicurazione che la abbiano formalmente sottoscritto e che compaiano nei rispettivi elenchi compilati e scambiati tra loro da ANIA e OO.AA.. Le OO.AA. nel redigere l'elenco degli autoriparatori aderenti, provvedono a suddividerli per provincia e per fascia di appartenenza. Gli elenchi saranno aggiornati ogni trimestre ove siano intervenuti nuove adesioni e/o recessi nonché trasferimenti di fascia dovuti a modifiche delle caratteristiche della carrozzeria o ad una sua accertata errata collocazione. Le parti si impegnano a diramare agii associati aderenti detti elenchi con la migliore sollecitudine.
  • Art. 18 (Strutture liquidative locali). - L'ANIA comunica alle OO.AA. le informazioni ricevute dalla compagnie aderenti in ordine alle loro strutture locali di liquidazione danni alle quali le imprese di autoriparazione possono fare riferimento per gli adempimenti di cui all'art.1.
  • Art. 19 (Commissioni paritetiche).
    - Sono istituite le seguenti commissioni paritetiche con le competenze appresso indicate: Commissione plenaria - controversie interpretative dell'accordo - modifiche dell'accordo - questioni non risolte dalle due commissioni sotto indicate - iniziative a sostegno delle finalità dell'accordo - strategie di intervento per fronteggiare episodi criminosi che possano vanificare gli obiettivi dell'accordo e gli interessi degli aderenti Commissione procedurale - comportamenti degli aderenti - collocazione nelle fasce Commissione tecnica - tempario e prezziario - tariffe di manodopera - materiali di consumo - ricambi
  • Norme finali

  • Art. 20 (Durata dell'accordo).
    - L'accordo ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno e, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima, si rinnova tacitamente.
  • Art. 21 (Verbali delle trattative).
    - I verbali delle trattative per la stipulazione dell'accordo, siglati e conservati dalle parti, costituiscono elemento integrante per la sua migliore applicazione.
  • Art. 22 (Comunicazioni e documenti).
    - Gli aderenti devono indirizzare eventuali comunicazioni, che interessino l'accordo, unicamente alle proprie associazioni. ANIA e OO.AA. provvedono all'inoltro di documenti e comunicazioni, inerenti all'accordo, unicamente ai propri associati aderenti.
  • Norme transitorie

  • Art. 23 (Sperimentazione dell'accordo).
    - L'accordo prevede un periodo di sperimentazione sino al 30 giugno 1992 e, qualora non si registrino situazioni che ne rendano inopportuna la prosecuzione, continuerà fino alla naturale scadenza annuale.
  • Art. 24 (Prima scadenza delle tariffe).
    - Le tariffe della manodopera, previste nell'accordo all'atto della sua stipulazione (ali. n. 10), scadono il 30 giugno 1992. Dal lo luglio 1992 esse subiranno le maggiorazioni già concordate per la tariffa di riferimento di Milano, nel rispetto dei coefficienti stabiliti per le altre provincie (ali. n. 10-bis). La tariffa della fascia I E di Milano (coeff. 100) è fissata in lire 28.000 e scade il 31 dicembre 1992.
  • Art. 25 (Deroghe tariffarie).
    - Per le città di Genova, La Spezia, Savona, Trieste e provincia, Bologna e provincia, Modena, Reggio Emliia, Firenze e provincia, Livorno è temporaneamente fissata una tariffa di manodopera con coefficiente superiore a 100. Queste tariffe dovranno rientrare graduaimente nel coefficiente pari a 100 nel corso dei futuri adeguamenti tariffari.
  • Art.26 (Danni non superiori a lire 500.000).
    - In via sperimentale fino al 31 dicembre 1992 e limitatamente alle regioni Emilia-Romagna e Lombardia. il riparatore può non attivare la procedura di accertamento dei danno, prevista dal presente accordo, qualora abbia stabilito che l'importo della riparazione non superi £ 500.000 iva compresa. In tal caso, dopo aver provveduto ad avvisare la struttura liquidativa locale della Compagnia assicuratrice conformemente all'art. 1, effettuate almeno 2 fotografie che documentino esaurientemente il danno, può procedere immediatamente alle riparazioni; deve quindi redigere sull'apposito modulo (all.n. 3) relazione dettagliata, specificando le ore necessarie per la riparazione ed i materiali impiegati, da allegare al documento fiscale intestato al danneggiato unitamente alle due fotografie.
  • Art. 27 (Proprietà dei dati).
    - I dati contenuti nel prontuario, di cui all'art. 14, diventeranno di proprietà comune delle parti a far tempo dal l° luglio 1992 se alla stessa data l'accordo sarà vigente.
  • Elenco allegati

    • n. 1 Fac-simile telegramma
    • n. 2 Modello fax
    • n. 3 Schema di relazione per la riparazione
    • n. 4 Modulo di accordo conservativo
    • n. 5 Norme ricavate dai manuali delle case produttrici di vernici
    • n. 6 Elenco attrezzature - Fascia III
    • n. 7 Elenco attrezzature - Fascia II
    • n. 8 Elenco attrezzature - Fascia I
    • n. 9 Elementi per il calcolo della tariffa di manodopera
    • n. 10 Tariffe di manodopera valide fino al 30 giugno 1992
    • n. 10-bis Tariffe di manodopera valide dal lo luglio 1992 al 31 dicembre 1992 iva esclusa.
    • n. 11 Costo dei materiale di consumo iva esclusa
    • n. 12 Materiali di consumo.

    1971, 464; conf. idem, 23 febbraio 1975, n. 587, in Giust. Civ. Mass. 1976, 412; idem, 8 marzo 1974, n. 619, ivi 1974, 468; idem, 6 aprile 1973, n. 975, ivi 1973, 826; v. anche retro Cass. Civ. 970196; C. App. Genova, 6 marzo 1985, in Dir. Prat Ass. 1987, 131).

    Riparazione diretta presso carrozzerie convenzionate con l'assicuratore; il problema della sostituzione della cosa da parte del responsabile.
    Questo per quanto riguarda l'anticipazione del ripristino da parte del danneggiato, i cui esborsi per danni alla cosa in sé (intrinseci) vanno rivalutati dopo la sentenza Cass., Sez. Un., 9 gennaio 1978, n. 57 (in Giust. Civ. 1978, 1, 13) e che può comunque pretendere anche i danni riflessi, che sono quelli derivati come conseguenza immediata e diretta dei danni intrinseci e, pertanto, si distinguono dai danni indiretti. Ma in materia di danno ai veicoli vi sono tentativi di ripristino diretto da parte di compagnie di assicurazione che hanno messo a disposizione dei danneggiati carrozzieri di loro fiducia e hanno realizzato - in via di transazione - la sostituzione dei veicoli distrutti con veicoli nuovi - dello stesso tipo; oltre, ovviamente, il ristoro dei danni riflessi. Per questi ultimi, infatti, si tratta di parte di danno per il quale, in genere, non vi è la parziale possibilità di risarcimento in forma specifica. Si apre, in proposito, la questione che vale, chiaramente, solo per il contenzioso - della eccessiva onerosità per il debitore danneggiante (e per chi ne garantisce i rischi RC) della reintegrazione in forma specifica. Il Pogliani (Responsabilità e risarcimento da illecito civile, Giuffrè, Milano 1964, I ed. Milano 1969, II ed., pagg. 468 e segg.), sul risarcimento in forma specifica della cosa distrutta, così si esprime: «Nel caso della distruzione dell'oggetto, il debitore dovrà prestare al creditore una cosa uguale a quella distrutta, tanto che, ove l'entità patrimoniale da ricostruire abbia qualità tali da farla considerare una species, occorre fare riferimento alle medesime e non alla qualità media propria dei genus corrispondente».

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