Microteam Internet Service Provider  
  Chi siamo  
HAI AVUTO UN INCIDENTE STRADALE?
ATTENZIONE AI TUOI DIRITTI ED AL TUO RISARCIMENTO
  • Gli incidenti stradali, oltre che fonte di danni, disagi e lutti, costituiscono un fenomeno intorno al quale si muovono, costantemente, migliaia di miliardi di lire. Questa enorme quantità di denaro crea, inevitabilmente, fortissimi contrasti di interessi fra chi deve pagare i danni e chi deve ricevere il giusto risarcimento. Ma grande è la forza economica delle Società assicuratrici, che sono consociate in un Ente privato (A.N.I.A., Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici), dotato di vera potenza contrattuale. E debole è la posizione del danneggiato, poichè egli non è normalmente in grado di conoscere le numerose - e spesso contraddittorie - norme che regolano i suoi diritti e non è dunque nelle condizioni di farli valere in maniera efficace.
  • La persona che deve ricevere un risarcimento di danno, quindi, deve, frequentemente, percorrere un complesso e tortuoso itinerario per la tutela dei suoi diritti. Spesso, il danneggiato, prima di ottenere quanto gli compete, entra in contatto con svariati operatori il cui intervento, a vario titolo, si può rendere necessario: ad esempio autoriparatori, agenti assicurativi o loro collaboratori, periti, infermieri, medici, Agenti di Polizia, Carabinieri, commercialisti, consulenti di varia natura e numerosi altri. In alcuni casi questi operatori ritengono di poter consigliare al danneggiato il nominativo di uno Studio Legale cui rivolgersi per ottenere un giusto risarcimento ed una valida tutela difensiva. Ma il loro consiglio può rivelarsi errato, a volte perchè tende a favorire un professionista collegato per amicizia o parentela, indipendentemente dalla sua professionalità e competenza, a volte, più semplicemente, perchè è il frutto di scarsa conoscenza della materia.
  • La materia del risarcimento del danno, SPECIE DEL DANNO ALLA PERSONA, è materia delicatissima, di grande complessità e vastità, soggetta a frenetica evoluzione, che può essere conosciuta e trattata solo da professionisti legali che abbiano maturato una vasta esperienza ed una approfondita competenza nel settore. Si tratta di materia spessissimo sconosciuta, sia agli operatori intermedi di cui si è parlato sopra, sia, e soprattutto, ai cittadini che hanno subito un danno. Questi ultimi, per non correre il rischio di commettere irreparabili errori, hanno la necessità di affidare i loro interessi ad uno Studio Legale dotato di competenza specifica ed esperienza.
  • COME SCEGLIERE QUELLO GIUSTO?
    Ecco alcune semplici regole:
    - è prudente diffidare di chiunque, dopo un incidente, si mostri troppo insistente nel "consigliare" o nel "raccomandare" il nominativo di un legale, magari consegnandovi un biglietto da visita di "uno bravo";
    - è altrettanto prudente diffidare di chiunque, mostrandosi improvvisamente premuroso nei vostri confronti, vi parli di "un nostro Avvocato" ovvero vi inviti a consegnargli i documenti ed i certificati del danno assicurandovi che, per il resto, "pensa a tutto lui";
    - è consigliabile non firmare "deleghe" oppure "incarichi" in favore di professionisti che non vi vengano immediatamente e contestualmente fatti conoscere personalmente;
    - è consigliabile, prima di conferire qualsiasi incarico, recarsi sempre di persona presso lo Studio Legale al quale ci si intende rivolgere, per poter verificare direttamente a chi si affidano i propri interessi;
    - è consigliabile diffidare di chi dovesse addirittura promettere o garantire degli "anticipi" in denaro sulla futura liquidazione del danno: ciò, per gli Avvocati, o per chiunque sia ad essi collegato, è assolutamente proibito dal D.M. 05.10.1994 n. 585, che regola e stabilisce la Tariffa Forense nonchè dall'art. 35, comma secondo, del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997, con le modificazioni introdotte il 16 ottobre 1999;
    - è indispensabile accertarsi che la persona che viene qualificata, ovvero si autoqualifica, come "Avvocato" sia effettivamente iscritto nell'Albo degli Avvocati costituito presso ogni Tribunale d'Italia; tale accertamento è facile: basterà che facciate "clic" sul seguente COLLEGAMENTO, che vi condurrà al sito del Cassa Nazionale Forense, contenente l'elenco degli Avvocati italiani iscritti negli Albi. Qui dovrete ricercare la presenza del legale che Vi interessa attraverso l'Ordine (ogni Ordine corrisponde ad un Tribunale) in cui è, ovvero potrebbe, essere iscritto.
    - Ricordate che chi si qualifica come "avvocato" senza esserlo commette il reato di "Usurpazione di titoli o di onori", previsto e punito dall'art. 498 del Codice Penale. Chi, poi, senza limitarsi alla sola qualifica, dovesse esercitare la professione di avvocato senza averne titolo commette il più grave reato di "Abusivo esercizio di una professione", previsto e punito dall'art. 348 del Codice Penale.
    - E' utile tenere nel debito conto il fatto che, laddove per qualsiasi motivo circolano grandi somme di denaro, inevitabilmente nascono interessi e "business", i quali non sempre hanno a cuore la vostra migliore tutela.
  • Nell'anno 1985 il numero degli iscritti negli Albi di Avvocato in Italia ammontava a 48.325 professionisti. Nell'anno 2000, in conseguenza di una notevolissima attenuazione delle difficoltà di superamento dell'Esame di Stato per la ammissione all'esercizio della professione, risultano iscritti negli Albi oltre 110.000 Avvocati. Se si considera che, nel frattempo, la popolazione italiana non è certo aumentata (anzi!), non è difficile immaginare come tutto ciò abbia provocato una oggettiva difficoltà di reperimento di clientela ed abbia indotto molti professionisti a "sorvolare" su alcune norme dell'Ordinamento professionale e del Codice Deontologico Forense pur di "entrare nel mercato".
    - Il principale settore di attività verso il quale hanno rivolto l'attenzione tali professionisti è proprio quello della infortunistica stradale e del risarcimento del danno, che viene spesso considerato un ambito in cui scorazzare facilmente senza tanto badare nè alle regole che disciplinano l'attività forense, né alla propria esperienza specifica nel settore, nè agli effettivi interessi dei danneggiati.
    - In vero, alcuni Studi Legali - del tutto indipendentemente dalla loro specifica competenza in materia - hanno creato una vera e propria "rete", costituita da operatori di vario genere (in certi casi di veri e propri "faccendieri"), che hanno il preciso compito di "convincere" i danneggiati e di "indirizzarli" presso di loro. I "segnalatori", ovviamente, vengono ricompensati ed il loro compenso, potete starne certi, verrà, in tutto od in parte, in qualche modo da voi pagato. Gli Avvocati - o presunti tali - che adottano tali sistemi di "reclutamento" della clientela, commettono infrazione all'art. 19 del Codice Deontologico Forense, il quale, sotto la rubrica "Divieto di accaparramento della Clientela", recita testualmente come segue: "E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi".
  • FORSE, DUNQUE, NON SAPETE CHE SIETE DELLE AMBITE PREDE
    E CHE NEI VOSTRI CONFRONTI E' APERTA UNA VERA "CACCIA AL DANNEGGIATO"!!

  • Voi costituite, infatti, con il risarcimento che vi spetta, un vero "business" sul quale molti hanno messo gli occhi. Non ci credete? Immaginiamo, allora, di seguire da vicino le vicende che possono capitare al nostro amico automobilista (o motociclista, ciclista, pedone) Egidio Numerio, che incappi in un sinistro stradale. Nello specifico, il nostro amico, giungendo in prossimità di un incrocio cittadino regolato da semaforo ed avendo constatato che quest'ultimo emette luce verde, impegna l'area dell'incrocio e viene investito con una certa violenza da altro automobilista che proviene dall'altra strada - e passa quindi col semaforo rosso - e che si è distratto per guardare un manifesto pubblicitario.
    Supponiamo, inoltre, che il nostro amico automobilista, con l'urto subito, venga sospinto contro altra automobile che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia.
    - Appare chiaro, dunque, che il Signor Egidio, per le modalità dell'incidente, gode della piena ragione, essendo stato investito da altro utente che transitava nonostante il semaforo, dal suo lato, emettesse luce rossa.
    - In seguito a tale incidente il Signor Egidio subisce un danno alla persona, consistente in un grave "colpo di frusta" del rachide cervicale, mentre la sua auto riporta notevoli danni, sia alla carrozzeria che alle parti meccaniche.
    - Il Signor Egidio non lo sa, ma, dopo la "disavventura" appena vissuta, stà per addentrarsi in una altra "avventura" costituita da un mondo, del tutto sconosciuto, di fatti e di persone, che lo aspettano. Alcuni con ansia.
    - Egli, infatti, da ora in poi, entrerà in contatto, inevitabilmente, con delle persone che, per necessità, per puro caso ovvero per l'attività che svolgono, dovranno in qualche misura occuparsi di lui.
    - Normalmente, la prima persona che si materializza è proprio il responsabile del sinistro, il quale, a seconda dei casi, potrà atteggiarsi in due modi ben diversi:
    a) chiederà scusa, si informerà di come si sente il Signor Egidio, si assumerà la responsabilità del fatto e garantirà a tutti che provvederà a denunciare il fatto al proprio assicuratore perché provveda ad ogni risarcimento.
    b) incomincerà ad inveire contro il Signor Egidio, accusandolo di essere il responsabile del fatto e, come si suol dire, piantando una grana.
    Ora, vi sembrerà strano, ma spesso l'ipotesi "b)" si rivela la più semplice delle due, poiché il Signor Egidio, di fronte alle escandescenze dell'energumeno avversario, non avrà dubbi di sorta ad invocare l'intervento sul posto di una qualche Autorità di Polizia, sia essa la Polizia Stradale, che i Carabinieri, che la Polizia Municipale, avendo l'avvertenza di precisare che l'incidente ha provocato lesioni personali (se volete sapere perché visitate la sezione Scontro automobilistico). Più subdola - e quindi più pericolosa - può a volte rivelarsi, invece, la immediata disponibilità del responsabile ad assumersi ogni onere conseguente al suo operato poiché ciò potrebbe indurre il Sig. Egidio a commettere un grave errore, consistente nel limitarsi allo scambio dei dati, dei numeri di targa e degli estremi assicurativi e nel salutarsi da veri "gentleman". Si può star certi che in una alta percentuale di casi il "gentleman" di cui sopra, trascorse poche ore dal fatto, comincerà ad avanzare dubbi sul fatto che il Sig. Egidio sia del tutto esente da una qualche responsabilità nella produzione dell'incidente. Così, magari dietro il consiglio di un "esperto", oppure di un "amico"; spesso spuntano dal nulla dei "testimoni", i quali possono attestare che, in realtà, il Sig. Egidio procedeva a velocità folle e che, a ben ripensarci, non è così certo che al momento in cui egli impegnava l'incrocio la luce semaforica segnasse per lui luce verde. Cosicchè, come fulmine a ciel sereno, compare d'improvviso lo spettro del "concorso di colpa" (se volete saperne di più, visitate la sezione Concorso di colpa).
  • Dovete sapere, infatti, che in questi casi sono numerosissimi (ed interessatissimi) i "consiglieri" sempre pronti a dare una "dritta" alla controparte del Sig. Egidio. Non ci crederete, ma non sapete quante pratiche di infortunistica vengono "trattate" dagli avventori dei bar o degli altri luoghi di ritrovo, ove ognuno dice la sua, ma dove ognuno, normalmente, sbaglia. Ecco perché è altamente raccomandabile non fidarsi né delle apparenze, né delle "garanzie" date verbalmente dall'altro conducente, specie quando quest'ultimo si dichiari contrario all'intervento di una Autorità di Polizia, asserendo che " … tanto la responsabilità è ben chiara …". E' opportuno, al contrario, dopo avere preso possibilmente nota dei dati delle persone presenti al fatto che possano fungere da testimoni futuri, richiedere comunque l'intervento sul posto dell'Autorità di Polizia, precisando, all'atto della chiamata, che vi sono state lesioni personali in conseguenza dell'incidente (se volete sapere perché visitate la sezione Scontro automobilistico).
  • Laddove non dovesse essere possibile l'intervento di una Autorità di Polizia, è assolutamente necessario farsi rilasciare dal responsabile una dettagliata dichiarazione scritta e firmata ove sia specificata chiaramente la dinamica del fatto ed ove venga assunta la responsabilità da chi di dovere.
    - Se, poi, il Sig. Egidio dovesse essere ben sicuro di saper compilare in modo giusto il cosiddetto "Modulo C.I.D.", allora tale documento, debitamente firmato dai due conducenti, può ben sostituire la dichiarazione scritta prima indicata (per saperne di più sul Modulo C.I.D. visitate la sezione CID).
    - Si deve dunque sperare che il nostro Sig. Egidio sia stato prudente ed abbia richiesto ed ottenuto l'intervento di una Autorità di Polizia, la quale possa espletare un sopralluogo, eseguire le misurazioni, accertare la posizione dei veicoli (i quali, si raccomanda, non debbono assolutamente essere rimossi dalla posizione di quiete assunta dopo il sinistro, salvo casi di inderogabile necessità), raccogliere a verbale le dichiarazioni dei protagonisti, sentire eventuali testimoni, elevare contravvenzioni e quant'altro necessario in simili circostanze. Il Sig. Egidio non deve mai avere paura della eventualità che venga elevata una contravvenzione anche nei suoi confronti: se ciò dovesse avvenire basterà che egli non sottoscriva il relativo verbale riservandosi di consultare un esperto di propria fiducia (per saperne di più visitate la sezione Scontro automobilistico). E' importante soltanto che il responsabile venga comunque identificato, sentito a verbale e sanzionato. E' inoltre importante preoccuparsi, quando ciò sia possibile, di annotare gli estremi completi di eventuali testimoni dell'incidente, i quali potrebbero rivelarsi preziosi e determinanti in caso di necessità. Chi avesse con sé una macchina fotografica non abbia esitazioni ad eseguire quante più foto del luogo, delle vetture, delle tracce di frenata, della posizione dei detriti dell'urto. E' importante scattare alcune foto "panoramiche", che, cioè, rappresentino nello stesso documento la strada e la posizione dei mezzi su di essa subito dopo il fatto.
    - In alcuni casi è possibile che già sul posto del sinistro, ovvero successivamente all'incidente, qualche Agente o Ufficiale della Pattuglia intervenuta sul posto ritenga di dovere consigliare al Sig. Egidio l'opportunità di rivolgersi ad uno Studio Legale per meglio essere tutelato (per saperne di più clicca qui ). Se il consiglio rimane tale, e cioè non si spinga anche ad indicare il nominativo del legale, è degno della massima attenzione, poiché l'Agente o Ufficiale deve avere ravvisato nel fatto, o nelle condizioni fisiche del Sig. Egidio, o nelle dichiarazioni ovvero nel comportamento dell'altro protagonista, la necessità che del caso si occupi un esperto. Se, viceversa, viene esercitata sul Sig. Egidio una certa "pressione" a rivolgersi ad un ben determinato e specificato Studio Legale, del quale, magari, viene consegnato un biglietto, allora è doveroso diffidare altamente di tale "consiglio", poiché esso è spesso il frutto di un interesse personale del "consigliere" il quale funge da illegittimo procacciatore (probabilmente remunerato) di clientela a favore di uno o più avvocati di un determinato Studio. Si rammenti che l'Agente od Ufficiale di Polizia, del Corpo dei Carabinieri o del Corpo della Polizia Municipale che si dedichi a fornire tali consigli trasgredisce al disposto dell'art. 25 delle Norme di Attuazione del Codice di Procedura Penale il quale, sotto la rubrica "Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia" recita testualmente che "Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia". A sua volta, lo Studio Legale che di tali consigli si avvantaggi per accaparrarsi nuova clientela, trasgredisce al disposto dell'art. 19 del Codice Deontologico Forense, di cui si è detto sopra.
  • Avendo riportato lesioni alla persona, il Sig. Egidio dovrà recarsi al Pronto Soccorso del più vicino Ospedale (e ciò è sempre consigliabile), ovvero, se ciò non fosse possibile, presso il proprio medico curante. E' di grande importanza che il medico, sia esso del Pronto Soccorso, sia altro specialista, rediga in modo completo il referto (od il certificato) relativo alle lesioni riscontrate (per saperne di più clicca qui).
    - In alcuni casi può capitare che qualche medico non si limiti soltanto alla cura del paziente, ma ritenga di dover consigliare, anche in base a quanto da egli constatato in corso di visita medica, all'infortunato la opportunità di far tutelare al meglio i propri diritti attraverso un buon avvocato (per saperne di più, clicca qui). Anche in questo caso, se il consiglio rimane tale, e cioè non si spinga anche ad indicare il nominativo del legale, è degno della massima attenzione, poiché il medico deve avere ravvisato, nelle condizioni fisiche del Sig. Egidio, la necessità che del caso si occupi un esperto. Allo stesso modo, se, viceversa, viene esercitata sul Sig. Egidio una certa "pressione" a rivolgersi ad un ben determinato e specificato Studio Legale, del quale, magari, viene consegnato un biglietto, allora è doveroso diffidare altamente di tale "consiglio", poiché esso è spesso il frutto di un interesse personale del "consigliere" il quale funge da illegittimo procacciatore (probabilmente ricambiato con l'invio di pazienti) di clientela a favore di uno o più avvocati di un determinato Studio. -
  • Dopo avere giustamente provveduto a porre i primi rimedi alle conseguenze subite dalla sua persona, il nostro Sig. Egidio dovrà occuparsi dei danni riportati dal proprio mezzo, rivolgendosi, per ciò, ad un Autoriparatore (sia esso di carrozzeria, sia di parte meccanica). Anche in tale ambito, in alcuni casi, potrà verificarsi che vengano fornite al nostro automobilista delle non richieste indicazioni di "bravi avvocati che fanno prendere un sacco di soldi", e, per tali casi, resta valido il consiglio di diffidare, sino a prova contraria, di tale interessamento. Peraltro, nel caso degli Autoriparatori, il Sig. Egidio potrebbe imbattersi in una proposta che suona più o meno così: "pensiamo a tutto noi, basterà che Lei ci sottoscriva questo documento e non dovrà preoccuparsi di nulla perché pensiamo noi a farci pagare il nostro conto direttamente dalla Società assicuratrice e Lei dovrà soltanto venire a ritirare la Sua vettura già riparata". Si tratta di una proposta che può sembrare interessante, ma è bene che il Sig. Egidio, prima di sottoscrivere quel "documento" - che in termini tecnici è una delega di pagamento - si renda ben conto della valenza di tale atto e degli eventuali risvolti non piacevoli che può comportare (per saperne di più clicca qui ). Si può infatti dire che gli autoriparatori che "consigliano" si suddividono in due diverse categorie: quelli che hanno aderito ad un accordo privato loro proposto dalle Società Assicuratrici (per saperne di più clicca qui), i quali hanno più di una ragione per dissuaderVi dal rivolgervi ad un legale (per saperne di più clicca qui); e quelli che, non avendo aderito a tale accordo, si premurano di indurvi ad incaricare un legale di "loro" fiducia. Nessuna delle due categorie, in buona sostanza e salvo i casi di buona fede, si preoccupa dei vostri effettivi interessi.
    - Infine, il Sig. Egidio, dovrà rivolgersi al suo assicuratore (Agente o sub agente di una Compagnia assicuratrice) al quale riferire dell'accaduto ed al quale chiedere lumi sul da farsi o pareri sull'accaduto. Le risposte e la assistenza che riceverà dipenderanno, ovviamente, dalla professionalità, dalla esperienza e dall'onestà di cui è dotato l'Agente, poiché questa categoria di operatori - attualmente in fase di rapida evoluzione e trasformazione, così come accade per tutto l'ambiente assicurativo in generale - costituisce spesso il primo ed il maggior punto di riferimento di chi è incappato in un incidente stradale. Ne consegue, inevitabilmente, che proprio su tale categoria di operatori siano più forti e convergenti le "pressioni" provenienti da svariate direzioni. Esaminiamole nei dettagli:
    a) pressioni provenienti dagli Studi Legali.
    Per quanto sopra si è esposto, appare evidente che molti Studi Legali sono portati ad esercitare pressioni sugli agenti assicurativi affinchè indirizzino presso di loro i danneggiati da incidente stradale, offrendo "provvigioni" per ogni cliente così acquisito. Nei casi in cui tale "accordo" dovesse realizzarsi tra agente assicurativo e Studio Legale, mentre resta ferma per quest'ultimo la violazione delle norme del Codice Deontologico, di cui si è parlato, viene necessariamente a diminuire la affidabilità dell'Agente assicuratore che a tale "scambio " si è prestato, poiché, secondo le "leggi di mercato" tale tipo di agente assicurativo sarà interessato ad indirizzare i suoi clienti non tanto presso lo Studio legale più idoneo alla tutela degli interessi del danneggiato, bensì verso lo Studio che sarà disposto a versare la "provvigione" più elevata. E non vi è chi non veda come un Avvocato che sia disposto a pagare a caro prezzo l'acquisizione di un nuovo cliente non sia la persona più adatta a fornire affidamento circa la propria dignità e serietà professionale. E' necessaria, pertanto, la massima cautela, per il Sig. Egidio, laddove il suo agente assicurativo si mostri troppo insistente ad indicare un solo Studio legale e non una "rosa" di Studi fra i quali scegliere. E' bene in proposito sapere che nella organizzazione delle Agenzie assicurative italiane non esiste la figura istituzionalizzata del cosiddetto "Avvocato dell'Agenzia", che spesso viene anche definito come "l'Avvocato della Compagnia". E', questa, una diffusissima convinzione popolare che va sfatata, poiché mentre il cosiddetto Avvocato dell'Agenzia altri non è che un professionista che ha stretto un rapporto personale di "collaborazione" con l'Agente in persona (e qui vale quanto s'è detto poc'anzi), l'Avvocato della Compagnia è tutt'altra figura di professionista, che intrattiene rapporti esclusivamente con la Direzione generale della Società assicuratrice e non con l'Agente locale. Notevoli sono le differenze tra le due figure: il cosiddetto Avvocato dell'Agenzia, laddove venga officiato dal danneggiato, stabilisce un rapporto professionale solo con quest'ultimo, il quale, per legge, è tenuto a pagarne il compenso e - in caso di esito negativo di eventuali cause - ad assumersi il costo di tutte le spese di giudizio. Infatti, in questo caso, l'Agente assicurativo ha fatto solo da "intermediario" fra il cliente ed il professionista e resta fuori dal rapporto professionale che fra i due si instaura. L'Avvocato della Compagnia Assicuratrice, al contrario, viene officiato e remunerato direttamente dalla Direzione generale della Società, la quale - si badi - lo utilizza però non per tutelare i propri assicurati quando costoro debbono rivendicare un risarcimento dal responsabile dell'incidente e dal suo assicuratore, ma solo in sede di difesa degli interessi della stessa Società e - ma solo di riflesso - anche dell'assicurato quando questi venga citato in giudizio da chi si ritiene da esso danneggiato. Notata la differenza? - Buona cosa è, allora, stipulare sempre una polizza assicurativa di "Tutela Giudiziaria" (per saperne di più visita la sezione Tutela giudiziaria).
    b) pressioni provenienti dalle Società Assicuratrici
    Se, da un lato, alcuni Agenti assicurativi sono portati ad indirizzare i loro clienti presso Studi legali "convenzionati" poiché hanno interesse a percepire da questi ultimi le relative prebende, va precisato che molti Agenti rinunciano a tale pratica, e ciò per due precisi motivi. Il primo, perché si tratta di operatori seri ed affidabili (e sono la maggioranza), che non si prestano ad alcun genere di "mercato". Il secondo, perché le Società Assicuratrici, riunite nell'A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), hanno "inventato" una serie di procedure, "accordi" e "parametrazioni" aventi lo scopo di contenere il costo dei sinistri, da un lato, e di indurre gli Agenti di assicurazione alla cautela, dall'altro lato, facendo balenare loro lo spettro della revoca del mandato in caso di "sfondamento" di particolari parametri. Vediamole.
    - Una diffusa procedura risarcitoria è costituita dalla applicazione della cosiddetta C.I.D. (Convenzione Indennizzo Diretto), in base alla quale le Compagnie aderenti al relativo accordo si impegnano a liquidare i danni subiti dai veicoli dei loro assicurati a condizione che questi ultimi, subito dopo il sinistro, abbiano compilato e sottoscritto il cosiddetto modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente) - per saperne di più visita la sezione CID - ed alle ulteriori condizioni che non si siano verificati danni alle persone e che il danno da risarcire non superi la soglia di lire 100.000.000. Qui, al momento, basterà notare due importanti fattori di funzionamento della procedura C.I.D.: è necessario che non vi siano lesioni alle persone ed è istituita una sorta di incentivo economico a favore degli Agenti che favoriscono la diffusione della applicazione della C.I.D. e che si occupano di "trattare" per conto dei loro clienti danneggiati l'entità del risarcimento con i liquidatori sinistri delle loro stesse Compagnie.
    - Ogni Agenzia locale è costantemente monitorata dalla Direzione Generale, la quale misura il cosiddetto "rapporto premi/sinistri" di ognuna di esse, e cioè il rapporto fra le somme che una determinata Agenzia incassa dai suoi clienti per i pagamenti delle polizze e le somme che vengono dalla Società sborsate per far fronte ai pagamenti dei danni causati da quegli assicurati. Quando il rapporto "premi/sinistri" diventa passivo (e cioè le somme pagate per sinistri superano quelle incassate per i premi di polizza) e tale situazione persiste per più di un esercizio l'Agente viene a trovarsi in difficoltà e potrebbe essere rimosso.
    - Sempre nell'ambito del "monitoraggio" cui sono sottoposte le Agenzie assicurative, le Società assicuratrici più avvedute si sono premurate di istituire i cosiddetti "rappels" di produttività, il cui funzionamento è il seguente: se l'Agente, oltre a mantenere un rapporto premi/sinistri positivo, contribuisce a mantenere un "costo medio per ogni sinistro" che sia il più basso possibile e si adopera per aumentare il numero dei clienti, allora egli vincerà un "rappel" e cioè un premio, che può consistere in somme di denaro, elargite sotto forma di maggiori provvigioni, ovvero in lussuosi viaggi, ovvero in altri notevoli vantaggi.
    - Altra iniziativa delle Imprese assicuratrici è costituita dai numerosi cosiddetti "Accordi A.N.I.A.", i quali sono tutti finalizzati, in un modo o nell'altro, al contenimento del costo dei sinistri e ad evitare che nelle trattative relative al risarcimento del danno possa "intromettersi" un Avvocato. In buona sostanza, gli "accordi ANIA" tendono a "spostare" il compito di risarcire i danni non più sulla Società che assicura l'effettivo responsabile dell'accaduto, bensì sulla stessa Società presso la quale è assicurato il danneggiato. Ad esempio, proprio nel caso del sinistro che abbiamo sopra ipotizzato come accaduto al Sig. Egidio, quest'ultimo, a causa del fatto che si è verificato il coinvolgimento di un terzo veicolo, verrebbe con una certa insistenza invitato a rivolgersi al proprio assicuratore - e non a quello del responsabile - in virtù di uno di tali accordi privati fra Società assicuratrici. Il danneggiato, dunque, avrà come interlocutore non più "l'avversario", bensì il proprio Agente assicurativo, nei confronti del quale, così ritengono gli esperti delle cose del mercato, l'atteggiamento di chi deve essere risarcito sarà meno "grintoso", più conciliante e, probabilmente, più rinunciatario. Inoltre, come spesso si sente dire dagli onesti cittadini, "… non sarebbe una bella cosa far intervenire un avvocato contro il proprio assicuratore …".
  • Appare evidente come, in tutti questi casi, un Agente assicurativo che non sia più che onesto avrà buon gioco nel convincere il proprio cliente a prendere tre decisioni:
    a) ad avvicinare la controparte per far sottoscrivere da quest'ultima, anche a giorni di distanza dal fatto, la cosiddetta "Constatazione Amichevole di Incidente" in modo da poter usufruire della procedura "accelerata" di liquidazione del danno al veicolo, detta comunemente C.I.D.;
    b) a "non fare caso" ai dolori fisici accusati in seguito al sinistro, i quali "passeranno presto", poiché se il cliente dovesse insistere nel presentare il certificato medico ovvero a manifestare l'intenzione di farsi controllare da un medico, allora non sarebbe più applicabile la procedura "accelerata" del C.I.D.
    c) ad evitare di incaricare un legale per la tutela dei propri diritti, poiché ciò sarebbe, ugualmente, motivo di impossibilità di applicazione della C.I.D., nonché motivo di "lungaggini, litigi, complicanze di vario genere ed altro". Il risultato di tali "pressioni" è costituito - laddove il danneggiato le accetti, dal fatto che la liquidazione del danno sarà limitata dalle condizioni poste nella Convenzione C.I.D. (vedi la sezione CID) e, quel che è più grave, dal fatto che in questo modo sono stati elegantemente "evitati" i risarcimenti per i danni alle persone di non grave entità, in specie i cosiddetti "colpi di frusta", che gli assicuratori vedono come fumo negli occhi. Tuttavia il Sig. Egidio deve sapere che le cosiddette "lesioni lievi", e specialmente i colpi di frusta del rachide cervicale, quando sono veritieri, sono fonte di sofferenze notevoli a durata illimitata e sono il presupposto per ottenere un equo e non indifferente risarcimento del danno (per saperne di più clicca qui).
  • Anche alcuni Agenti di assicurazione, dunque, come si è visto per gli Autoriparatori e sempre facendo salve le persone il cui operato è improntato a rettitudine, possono dover sottostare alle "esigenze di mercato" loro imposte dalle Società assicuratrici e, pertanto, possono operare in modo da dissuaderVi dal rivolgervi ad un legale, pur essendo coscienti del fatto che nessun cittadino che non sia un esperto in materia è in grado di gestire la trattazione e la liquidazione di un danno da lesioni personali. Neanche essi, allora, e salvo i casi di buona fede, si preoccupano dei vostri effettivi interessi.
  • Ora, è ben vero che chi scrive è un Avvocato e che, pertanto, potrebbe sembrare "interessato" al proprio tornaconto professionale, ma ciò che qui si vuol dire - e che non può essere assolutamente smentito da alcuno - è che il risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale, ed in specie del danno alla persona, non può mai essere gestito in modo sufficientemente soddisfacente per il danneggiato se non attraverso l'intervento di uno Studio Legale specializzato in materia. Cosicchè ogni "meccanismo" che abbia come finalità quella di scoraggiare tale intervento legale è da considerare un meccanismo avente tendenzialmente lo scopo di pagare meno del dovuto all'avente diritto.
  • E' infatti di assoluta importanza che ognuno sappia che la parcella e le spese sostenute dall'Avvocato che assiste e tutela un danneggiato che abbia diritto a risarcimento sono a totale carico del responsabile del sinistro e del suo assicuratore, i quali dovranno, oltre che risarcire il danno, rimborsare anche - e separatamente - le competenze legali. E ciò spiega, ovviamente, il grande interesse delle Imprese assicuratrici ad evitare che i danneggiati si facciano assistere da un legale di fiducia ed accusino danni alla persona.
  • Per tornare al nostro amico automobilista Egidio Numerio, possiamo dire, dopo il presente "excursus", che egli, al momento in cui, veniva urtato a quel semaforo, non sapeva quali e quanti "ostacoli" avrebbe ancora dovuto superare. Si spera che il contenuto del presente sito possa contribuire ad una maggiore informazione di chi ha diritto a ricevere un giusto risarcimento dalle Compagnie Assicuratrici. Tuttavia, quanto è stato qui descritto non è che una parte - sicuramente insufficiente - di quanto si potrebbe esporre a tutela dell'avente diritto al risarcimento. Ogni caso è un caso unico, a sé stante, che richiede un apposito e dedicato esame e l'immediata adozione di ogni iniziativa atta a condurre al miglior risultato possibile. Per raggiungere tale risultato è però assolutamente irrinunciabile che il cittadino che non abbia dimestichezza con i misteri delle leggi, dei regolamenti, degli ostacoli - palesi ed occulti - dell'ambiente assicurativo, si affidi immediatamente - ove ciò decida - ad uno Studio Legale competente in materia, poiché solo una gestione che venga impostata subito dopo il verificarsi del caso può garantire che il danneggiato non trascuri di compiere ogni atto difensivo cautelare (es: contestazione di contravvenzioni), ogni accertamento medico e specialistico di tipo legale (es: T.A.C., R.M.N. etc.), acquisizione di verbali e/o accertamenti sul fatto, acquisizione di testimonianze e quant'altro potrebbe non essere più possibile fare dopo un certo tempo.
  • E' possibile accedere a consulenze legali a pagamento, presso lo Studio Legale Giunta, da qualsiasi parte dell'Italia ovvero da Paesi dell'Europa Comunitaria, per sinistri verificatisi in Italia, seguendo le istruzioni riportate nel sito (visitate la sezione Consulenza). Il cliente verrà seguito passo per passo ed informato costantemente su quanto la legislazione in materia dispone in merito: avrà precise indicazioni circa gli adempimenti e le procedure da seguire per un corretto iter della pratica relativa ad un sinistro stradale, al fine di poter conseguire il giusto ed equo risarcimento del danno subito, sia esso alle cose che alle persone Nel corso delle trattative, il cliente verrà tenuto costantemente informati sull'iter e sull'esito delle medesime. Se ciò divenisse necessario l'assistenza, che normalmente inizia come assistenza stragiudiziale, può essere proseguita in sede giudiziale con la proposizione dell'atto di citazione avanti al giudice competente per materia e per territorio.
  • Lo Studio è convenzionato con altri Studi - fidati e capaci - in tutta Italia, per cui non esistono problemi quanto alla sede geografica ove instaurare la causa. Ciò non comporta, di solito, aumenti di spesa a carico del cliente. Siamo collegati con numerosi ed autorevoli periti tecnici e medici legali per la stima e valutazione dei danni materiali e fisici da Voi subiti. Ricordate che lacune ed imprecisioni in questo settore, specialmente nella fase iniziale, possono compromettere irrimediabilmente il risarcimento del danno da Voi subito! Le consulenze possono essere fornite anche a Colleghi. La tariffa applicata per tali consulenze sarà quella prevista dalla attuale normativa regolatrice della materia (D.M. 5 ottobre 1994, n. 585), in base al valore della controversia, alla materia ed alla prestazione richiesta. Lo scaglione tariffario applicato, salvo casi di particolare difficoltà, sarà quello minimo di legge (vedi il Tariffario).
  • Torna in cima