L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Scontro automobilistico  
  • E’ una esperienza toccata a molti. Chi non ha esperienza in merito, può incorrere in pericolosissimi errori od omissioni, che possono costare ben cari.
    Questa pagina del sito è dedicata ad alcuni consigli di ordine pratico, che, se seguiti, consentono di evitare molti disagi e molte delusioni, oltre che di “scansare” le pressioni che molte persone riterranno di esercitare su di Voi per indurVi a scelte non sempre felici.
  • Ricordate che in caso di chiamata in seguito ad incidente stradale, le forze di Polizia sono in alcuni casi piuttosto restie ad intervenire sul posto a meno che il chiamante non dichiari che vi sono danni, seppure lievi, alle persone. In caso di danno alla persona, infatti, il pubblico ufficiale che rifiuti il proprio intervento è passibile di denuncia per la commissione del grave reato di omissione di soccorso. Si verifica, in qualche occasione, che l’Autorità che viene chiamata per intervenire sul posto di un incidente stradale ponga, già al telefono, la fatidica domanda: vi sono feriti? In caso di risposta negativa, la tendenza è quella di consigliare gli automobilisti di “compilare il Modulo C.A.I. (a volte denominato C.I.D.)”, arrivando, in caso di insistenza del chiamante, a preavvisare, in alcuni casi, di “elevare contravvenzioni a tutti” se proprio si dovesse eseguire l’intervento. Se non sapete compilare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente) e se avete riportato anche lievi risentimenti fisici non abbiate esitazione ad insistere per l’intervento – doveroso – delle Forze dell’Ordine. E’ pur vero che queste ultime hanno spesso a dibattersi con problemi di carenza di personale, ma è altrettanto vero che il cittadino ha il diritto di essere tutelato dallo Stato.
  • Per sapere tutto (o quasi) sulla valenza, sul significato, sui vantaggi e svantaggi del modulo C.I.D. consultate l'apposita sezione del sito: CID (Constatazione Amichevole Incidente).
  • Non sempre le contravvenzioni che vengono elevate dalle Forze dell’Ordine che intervengono sul luogo dell’incidente sono così pericolose come da tante parti si paventa. In ogni caso, è bene sapere che, in linea di massima, è preferibile sempre, ove e quando possibile, insistere per l’intervento dei Verbalizzanti, anche a costo di “beccarsi” una contravvenzione. Laddove quest’ultima dovesse rivelarsi infondata, non sarà difficile contestarla entro i termini espressamente previsti dalla legge.
  • Negli ultimi tempi si assiste ad un inconsueto aumento del fenomeno di “pressing”, da parte di Agenti od Ufficiali di Polizia Stradale, Carabinieri o Polizia Municipale, sulle vittime di incidenti stradali affinchè affidino l’incarico di seguire la pratica di risarcimento ad un determinato Studio Legale. Ciò, per certi versi, può anche non meravigliare se si pensa che, con il fortissimo allentamento delle “maglie” dell’esame di Stato per l’ammissione alla attività di Avvocato (frutto di un malinteso senso di “democrazia” e di una tendenza a declassare le Libere Professioni), ha fatto si che, in pratica, “… vi è un avvocato per ogni famiglia …”. Per cui, chi può, cerca i propri “santi in paradiso”. Si tratta, tuttavia, di attività proibita dalla legge e comunque non dettata da spirito di altruismo per il danneggiato, ma dall’opposto spirito di favorire il “guadagno” del parente o del parente dell’amico o, in casi particolarissimi, direttamente il proprio guadagno: declinate con diplomazia – e se occorre con decisione - l’invito e, se necessario, non esitate a rivolgerVi alla Procura della Repubblica più vicina.
  • Spesso capita di incontrare dei medici piuttosto refrattari a rilasciare i certificati od i referti che attestino le lesioni riportate dalla vittima di sinistro stradale. Si tratta di un riflesso di alcune diffuse pratiche truffaldine messe in atto ai danni delle Società assicuratrici da persone di pochi scrupoli, che si “inventano” di sana pianta lesioni personali inesistenti. Tuttavia ciò non può esimere il medico – che in tal caso riveste la qualifica di pubblico ufficiale – di rifiutare di emettere la certificazione medica che gli viene richiesta. Anche perché il persistere in tale atteggiamento configura il reato di rifiuto di atti di ufficio. Badate bene, pertanto, nel caso riportaste lesioni personali in conseguenza di sinistro stradale – o comunque in conseguenza di colpa altrui – che il medico cui vi rivolgete abbia a redigere un referto che contenga gli elementi minimi per essere considerato tale, e cioè la descrizione della sintomatologia accusata o rilevata sul paziente, la causa di tale sintomatologia (e cioè il riferimento esplicito all’incidente stradale indicato dal paziente), la prognosi, che deve essere espressa chiaramente in giorni di riposo e cure per stato di malattia e la terapia attuata (es: applicazione di collare ortopedico) ovvero consigliata. Il medico che rifiuta di adempiere tale suo dovere è passibile di denuncia penale.
  • E' bene sapere che in alcuni casi si creano delle “contiguità” tra medici, infermieri, riparatori, addetti alle assicurazioni, commercialisti, verbalizzanti, studi legali, in modo da costituire una sorta di “rete” nella quale “inserire” il danneggiato.
  • In alcuni casi gli autoriparatori, nel timore che l’intervento di un legale finisca per allungare i tempi di liquidazione dei danni, e così anche l’incasso delle loro spettanze, si adoprano per scoraggiare il cittadino dall’accusare lesioni personali. Così viene agitato lo spettro delle lungaggini giudiziarie e dei pericoli delle cause e, perché no, della disonestà di certi Avvocati. Sappiate che quasi tutte le Società assicuratrici, anche in virtù di una specifica raccomandazione in proposito dell’I.S.V.A.P. (l’Istituto pubblico Superiore di Vigilanza sulle Assicurazioni Private), non fanno molti problemi a risarcire il danno all’auto separatamente dal danno alla persona. Sappiate inoltre che l’atteggiamento più consono è pur sempre quello di provvedere a pagare il conto del Carrozziere o del Meccanico indipendentemente dai tempi di liquidazione adottati dalla Società assicuratrice interessata. Gli autoriparatori sono lavoratori come tutti gli altri, e debbono essere retribuiti subito, dall’automobilista, senza che quest’ultimo accampi ritardi nel risarcimento. E’ doveroso, infine, precisare che, ai sensi del disposto dell’art. 22 della Legge 990/69, istitutiva della “R.C.A. Obbligatoria”, le Società assicuratrici hanno diritto ad un termine pari a sessanta giorni – che decorre dalla data di invio della apposita lettera raccomandata prevista dal medesimo articolo di legge – per decidere se e quanto inviare al danneggiato a titolo di risarcimento danni. Durante tale periodo – noto come spatium deliberandi – l’Avvocato da voi incaricato non ha alcun potere di agire nei confronti dell’assicuratore e non ha neanche il diritto di pretendere che gli vengano riconosciute le sue competenze. Si sa che, nella vita, ogni cosa ha i suoi lati negativi, oltre a quelli positivi. Questi ultimi, tuttavia, specie in caso di gravi danni alle cose o di danni alle persone, sono sicuramente superiori ai primi.

  • Il cosiddetto “colpo di frusta del rachide cervicale” viene visto dalle Società assicuratrici come vero fumo negli occhi, e gli addetti ai lavori sanno quante e quali pressioni vengano esercitate dalla loro potente Associazione perché tale lesione “sparisca” in un modo o nell’altro dal panorama delle lesioni personali. La questione, tuttavia, è molto mal posta. Le lesioni del rachide cervicale non sono una invenzione degli automobilisti, ma sono concretissime patologie che spessissimo lasciano il loro segno indelebile, provocando casi frequentissimi di invalidità permanente, di gravità variabile a seconda dei singoli casi. E non sono patologie affatto piacevoli. Di fatto, si verifica che, trovandosi spesso nella impossibilità di verificare in modo oggettivo la sussistenza della lesione, gli assicuratori pensano di “scansare” il problema cercando di “ucciderlo”. Di fatto si verifica, sempre più spesso, che il Governo o il Parlamento cerchino di varare “leggine”, magari camuffate sotto i nomi più impensabili, nel tentativo di “accontentare” le Società assicuratrici, sminuendo “per legge” il valore e la portata delle lesioni del rachide cervicale. Nel marzo dell’anno 2000, ad esempio, venne emesso dal Governo un decreto legge che, camuffato sotto il titolo di “Misure contro l’inflazione” ha tentato di ridurre ad una elemosina il risarcimento spettante ai danneggiati che avessero riportato sino a ben 9 punti di invalidità permanente!! Con la legge 5.3.2001 n. 57, pubblicata in G.U. n.66 del 20 marzo 2001, il Parlamento ha approvato un disegno di legge che, camuffato sotto il nome di “Apertura e regolazione dei mercati” (sic!!) ha riproposto la medesima elemosina per i danneggiati. Ci si dovrà battere contro queste orrende violazioni del diritto alla salute dei Cittadini: diritto garantito dall’art. 32 della Costituzione. Nell’ultima legge citata è davvero umiliante che, nell’ambito della “regolazione dei mercati”, in mezzo a svariate norme che riguardano i distributori di carburante, le associazioni artigiane e vari altri argomenti che nulla hanno a che spartire con L’UOMO, con la sua DIGNITA’ e con il fondamentale DIRITTO ALLA SALUTE, si siano poste regole da supermercato, con le quali si svende la CARNE UMANA allo stesso modo e nello stesso contesto della vendita dei quotidiani al di fuori delle edicole!!
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