L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
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LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE

  • Il cosiddetto “Modulo blu”, tecnicamente noto come modulo di constatazione amichevole di incidente, non dovrebbe mai mancare nel porta oggetti di ogni vettura, poiché esso – al di là dell’uso che le Società assicurative ne fanno attraverso la cosiddetta “Convenzione C.I.D.” (di seguito riportata), può costituire, in caso di necessità, un valido supporto di prova circa la dinamica di un eventuale incidente e circa gli estremi completi delle persone, dei mezzi e degli assicuratori in esso coinvolti.
    • Ed infatti, recita l’art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39; Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l’obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell’Industria, il Commercio e l’Artigianato, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
      Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto legge: “Per i sinistri con soli danni a cose, l’assicuratore, entro 60 gg dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità indicate nell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale deve essere allegata denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 5, debitamente compilato e che deve recare l’indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, comunica al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. La somma offerta deve essere congrua rispetto all’entità del danno.
      L’obbligo di comunicare al danneggiato, entro 60 gg dalla richiesta di quest’ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro 40 gg da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonchè da certificazione comprovante l’avvenuta guarigione.
      Il termine di cui al primo comma è ridotto a 30 gg quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro stesso”.

    Bisogna però tenere nella dovuta considerazione che la utilizzazione del Modulo blu in caso di sinistro e la sua sottoscrizione da parte dei due conducenti può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Infatti, è quasi fatale che chi non abbia dimestichezza col documento e con le modalità di compilazione corra il rischio – specie se l’altro protagonista del fatto è un “dritto” – di andare incontro a cocenti e costose delusioni.
    Vediamo come si presenta il Modello di Constatazione Amichevole di Incidente (C.A.I.):

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    Come vedete, il Modulo prevede due “lati” identici, ma di colore diverso: uno giallo e l’altro blu. In caso di necessità di compilazione, scegliete, indifferentemente, uno dei due lati, nel quale inserirete tutti i Vostri dati e, in basso, eventuali, brevissime, osservazioni (es: riconosco di essere responsabile; non tenevo la mia destra; ero momentaneamente fermo; la mia vettura non ha riportato danni, e simili). Sull’altro lato del modulo andranno riportati i dati completi dell’altro automobilista. Nel caso di sinistro che coinvolga più di due vetture, si dovranno compilare tanti moduli per quante sono le vetture coinvolte. E’ importante rammentare che le caselle poste a fianco di ciascun “colore” sono riferite all’automobilista di QUEL colore e non a quello che occupa l’altro lato del modulo. Così, se il Sig. Egidio è stato “tamponato” , e se il colore da egli prescelto è quello giallo, dovrà essere apposta una “x” sulla casella n. 8 dell’altro automobilista, e cioè di quello che occupa il colore blu. Se la “crocetta venisse apposta sul lato giallo del numero 8, significherebbe che è stato il Sig. Egidio a tamponare l’altro automobilista. Se la crocetta venisse apposta su entrambi i lati del modulo, lo renderebbe nullo in relazione alla identificazione del responsabile.
    E’ bene aiutarsi con un disegno, nello spazio contrassegnato dal numero 13, indicando quale è il veicolo “A” e quale è quello “B”.
    Ed ecco, di seguito, il testo della cosiddetta “Convenzione C.I.D.” tra Assicuratori, nonché le istruzioni di compilazione da essi fornite, con l’avvertenza che si tratta di un accordo esclusivamente privato, che non obbliga gli automobilisti ad aderirvi, ferma restando la grande utilità di una esatta compilazione del “Modulo blu”:
    Convenzione per l'indennizzo diretto
    ART.1 Obbligo di indennizzare l'assicurato
    1 Ogni impresa partecipante, operando quale mandataria di ogni altra impresa partecipante, si impegna, nei confronti di queste ultime, a risarcire, nell'interesse e nel nome di ogni altra impresa partecipante e con le modalità appresso indicate, i propri assicurati R.C.A. secondo il grado di responsabilità nella determinazione del sinistro che sia imputabile a soggetto assicurato R.C.A. presso altra impresa partecipante. Il mandato è gratuito.
    2 Le imprese partecipanti, che nella funzione sopraddetta assumono veste di "impresa mandataria" (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), si danno quindi reciprocamente atto che gli indennizzi, che ciascuna di esse versa ai propri assicurati R.C.A. in esecuzione dell'impegno di cui sopra, si intendono corrisposti in nome e per conto di quella tra esse che di volta in volta presti l'assicurazione, a norma della legge 990/1969 e successive modifiche, a favore del responsabile civile e che, assumendo in tale funzione la veste di "impresa debitrice" (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), è tenuta al rimborso all'impresa mandataria, nella misura di cui al successivo art. 6, dell'indennizzo da questa versato e di quant'altro previsto dallo stesso art. 6.
    3 In dipendenza di quanto precede, le imprese partecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di "impresa mandataria", a norma della presente Convenzione, chiunque chieda il risarcimento di danni - salvo che la richiesta non sia formulata agli effetti dell'art. 3 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977 - per un sinistro come definito nell'art. 2 oppure chi intervenga per conto e nell'interesse dell'avente diritto al risarcimento oppure chi intervenga in quanto surrogato a questi a norma dell'art. 1916 cod.civ.
    4 Al ricevimento del modulo di denuncia di sinistro dal proprio assicurato, l'impresa mandataria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dall'anzidetto modulo, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma della presente Convenzione. In caso affermativo l'impresa mandataria è tenuta a darne immediata comunicazione allo Schedario Sinistri R.C. dell'ANIA, compilando l'apposita sezione dell'allegata "Scheda di segnalazione".
    5 La presente Convenzione non si applica ai sinistri, come definiti all'art. 2, per i quali l'impresa mandataria abbia ricevuto il modulo di denuncia in data posteriore a quella dell'operatività della cessazione o sospensione, a qualsiasi titolo avvenuta, dell'impresa debitrice dallo stato di impresa partecipante.
    ART.2 Condizioni di applicazione
    1 La presente Convenzione si applica ai sinistri da circolazione stradale: a) verificatisi ovunque nel mondo; b) conseguenti a collisione tra non più di due veicoli a motore, entrambi identificati e coperti da assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 990/1969 e successive modifiche, prestata da una tra le imprese partecipanti, esclusi comunque i ciclomotori e le macchine agricole; c) che abbiano provocato danni anche ad uno soltanto dei veicoli, con esclusione di qualsiasi danno alla persona, sia pure lievissimo, e di qualsiasi danno alle cose trasportate sul veicolo, agli indumenti ed agli effetti d'uso; d) per i quali i conducenti dei due veicoli venuti a collisione abbiano redatto e congiuntamente sottoscritto il modulo di denuncia di sinistro approvato con D.M. 28 luglio 1977 a norma dell'art. 5 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977; e) per i quali l'avente diritto al risarcimento non si avvalga della procedura liquidativa prevista dall'art. 3 del D.L. n. 857 del 23.12.1976, convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977. Le condizioni suddette devono congiuntamente ricorrere in ogni sinistro.
    2 Se nel corso della gestione convenzionale l'impresa mandataria rilevi anche danni alla persona e/o alle cose trasportate sul veicolo assicurato e/o agli indumenti ed agli effetti d'uso, ne darà immediata comunicazione all'impresa debitrice inviandole la relazione di perizia e quant'altro già in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine al sinistro stesso.
    ART.3 Determinazione dell’indennizzo
    L’indennizzo dovuto a norma dell’art. 1 sarà pari al prodotto a) dell’ammontare del danno determinato a norma del successivo art. 4 per b) il grado di responsabilità imputabile all’assicurato avversario, determinato a norma del successivo art. 5.
    ART.4 Perizia e liquidazione del danno
    1 L'impresa corrisponderà al proprio assicurato, nell'interesse e nel nome dell'impresa debitrice, l'intero risarcimento a questi dovuto dalla medesima per i danni al veicolo e per quelli riconosciuti a titolo di fermo vettura, spese di rimozione, trasporto, svalutazione e simili.
    2 I danni materiali arrecati al veicolo assicurato sono periziati a cura e spese dell'impresa mandataria. La perizia è obbligatoria per danni di entità superiore all'importo che sarà fissato dal Comitato Esecutivo: quando il danno non ecceda tale importo, le imprese partecipanti possono indicare l'ammontare del danno materiale con valutazione dettagliata o documentazione equivalente.
    3 L'ammontare del danno, di cui al precedente comma, dovrà essere determinato sulla base del "Listino prezzi parti di ricambio veicoli a motore" e "Prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di carrozzeria e di meccanica" richiamati in "Premessa" nonché dei parametri previsti dall'Accordo con le OO.AA. dei carrozzieri.
    4 Le imprese partecipanti si obbligano a non sollevare eccezioni o riserve sulle valutazioni dei danni eseguite dall'impresa mandataria.
    5 L'impresa mandataria farà luogo all'accertamento del danno - sempre che l'assicurato l'abbia messa in condizione di procedervi - entro 10 giorni dalla messa a sua disposizione del veicolo.
    6 Entro 15 giorni dall'avvenuto accertamento del danno, l'impresa mandataria si impegna a liquidare ed a pagare il danno al proprio assicurato in applicazione della presente Convenzione.
    7 In caso di mancato accordo con il proprio assicurato sull'entità dell'indennizzo, l'impresa mandataria gli corrisponderà il risarcimento nella misura da essa offerta e nello stesso termine di cui al comma precedente. La somma in tal modo corrisposta andrà imputata nella liquidazione definitiva del danno che l'assicurato potrà vantare nei confronti della stessa impresa mandataria o dell'impresa debitrice.
    ART.5 Determinazione del grado di responsabilità
    1 Il grado di responsabilità imputabile ad ogni assicurato sarà determinato dall'impresa mandataria sulla scorta delle evidenze risultanti dal modulo di denuncia di sinistro ed in rapporto a quanto previsto dallo "Schema di ripartizione della responsabilità negli incidenti stradali" allegato alla presente Convenzione.
    2 Qualora il sinistro si sia verificato in circostanze non espressamente previste nello "Schema" allegato, il grado di responsabilità sarà determinato secondo le regole dettate dalla comune esperienza, con ovvio riferimento alle norme di leggi e regolamenti.
    Istruzioni per l’impiego del modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro”
    1 Il presente modulo deve, a norma dell’art. 5 del decreto - legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1997, n.39, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.
    2 Il presente modulo puo’ anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 3 del decreto legge citato al n. 1; a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richietsa di risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile.
    3 Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e cosi’ via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall’altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui agli articoli 3, terzo comma, e 5, secondo comma, del decreto legge citato al n. 1.
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    Nel compilare il modulo ricordare: di servirsi per rispondere alle domande:

  • a) n.6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);
  • b) n.9 del questionario, della propria patente di guida;
  • al n.10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
  • al n.12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell’incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate;
  • al n.13, di redigere un grafico del sinistro.
  • 5 Nel caso in cui il conducente dell’altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch’egli il modulo, si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n.7 ed indicare al n.8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.
    6 Completare le informazioni di cui ha bisogno l’assicuratore compilando il modulo anche sul retro.
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