L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Tariffario forense  
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Cause avanti alla Corte d'appello
Prestazione
(a)
fino a € 5.164,57
minimo massimo
(b)
da oltre € 5.164,58
a 25.822,84
minimo massimo
(c)
da oltre € 25.822,85
a 51.645,69.
minimo massimo
(d)
da oltre € 51.645,70
a 103.291,38
minimo massimo
(e)
da oltre € 103.291,39
a 258.228,45
minimo massimo
(f)
da oltre € 258.228,46
a 387.342,67
minimo massimo
(g)
da oltre € 387.342,68
a 516.456,90
minimo massimo
(h)
da oltre € 516.456,91
a 1.549.370,70
minimo massimo
(i)
da oltre € 1.549.370,71
a 2.582.284,50
minimo massimo
(l)
oltre € 2.582.284,50
   
valore indeterminabile
minimo massimo
31 - Studio della controversia
32 - Consultazioni con il cliente
33 - Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti
34 - Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta
35 - Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii
36 - Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)
37 - Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria
38 - Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc) (8)
39 - Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio
40 - Opera prestata per la conciliazione
98,13 209,17
49,06 104,84
41,32 56,29
85,22 190,06
30,99 47,51
64,56 185,92
61,97 103,29
232,41 451,90
82,63 234,99
67,14 185,92
105,87 418,33
54,23 211,75
28,41 113,62
95,54 382,18
25,82 95,54
92,96 371,85
51,65 206,58
227,24 903,80
111,04 469,98
92,96 371,85
209,17 836,66
105,87 423,49
56,81 227,24
191,09 764,36
49,06 191,09
185,92 743,70
103,29 413,17
451,90 1.807,60
234,99 939,95
185,92 743,70
418,33 1.254,99
211,75 635,24
113,62 340,86
382,18 1.146,53
95,54 286,63
371,85 1.115,55
206,58 619,75
903,80 2.711,40
469,98 1.409,93
371,85 1.115,55
627,50 1.663,32
317,62 846,49
170,43 454,48
563,27 1.528,61
144,61 382,18
557,77 1.487,40
309,87 826,33
1.355,70 3.615,20
704,96 1.879,90
557,77 1.487,40
836,66 2.091,65
423,49 1.058,74
227,24 568,10
764,36 1.910,89
191,09 477,72
743,70 1.859,24
413,17 1.032,91
1.807,60 4.519
939,95 2.349,88
743,70 1.859,24
1.045,43 2.509,98
529,37 1.270,48
284,05 681,72
955,45 2.293,07
240,15 573,27
929,62 2.231,09
516,46 1.239,50
2.259,50 5.422,80
1.174,94 2.819,85
929,62 2.231,09
1.254,99 3.346,64
635,24 1.693,98
340,86 908,96
1.146,53 3.057,42
286,63 764,36
1.115.55 2.974,79
619,75 1.652,66
2.711,40 7.230,40
1.409,93 3.759,81
1.115,55 2.974,79
1.673,32 4.183,30
846,99 2.117,47
454,48 1.136,21
1.528,61 3.821,78
382,18 955,45
1.487,40 3.718,49
826,33 2.065,83
3.615,20 9.038
1.879,90 4.649,76
1.487,40 3.718,49
Per cause di valore superiore a 2.582.284,50 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
105,87 1.254,99
54,23 635,24
28,41 340,86
95,54 1.146,53
25,82 286,63
92,96 1.115,55
51,65 619,75
227,24 2.711,40
118,79 1.409,93
92,96 1.115,55
(8) Vedi nota 6
(6) L'attribuzione dell'onorario di avvocato per la redazione delle difese non postula, di norma (e salva l'allegazione e dimostrazione di un particolare interesse giuridico in tal senso della parte che si oppone alla liquidazione) la prova della paternità effettiva degli scritti difensivi, intesa come frutto del pensiero esclusivo del sottoscrittore, bastando che essi siano firmati dal difensore - procuratore della parte medesima (Cass., 16 Dicembre 1983, n° 7423).
L'onorario è dovuto dopo ogni sentenza non definitiva o ordinanza collegiale. V. Cass., 11 febbraio 1960, n. 206, secondo cui per le memorie non è dovuto un distinto onorario, ma può soltanto stabilirsi un aumento dell'onorario corrisposto per la redazione della comparsa conclusionale. Che sia dovuto un unico onorario la S.C. ha riaffermato con sentenze 3 febbraio 1964, n. 273, Giur.it, 1965, l, 1, 264 e 10 gennaio 1966, n. 106. V. anche sub art. 5 D.M. n. 10. Secondo Cass., 20 gennaio 1976, n. 168, all'avvocato del convenuto che, dopo la revoca della procura conferita al primo difensore, si è costituito in giudizio, depositando il nuovo mandato ad litem, non spetta, per tale atto e in virtù del principio dell'analogia di cui all'art. 12 preleggi, l'onorario previsto nella tariffa per la comparsa di risposta, in quanto per tutti gli atti difensivi successivi alla citazione ed alla comparsa di risposta spetta lo specifico compenso previsto dal n. 8 della suddetta tariffa sotto la generica voce << redazione delle difese >>. Secondo Cass., sez. un., 26 gennaio 1974, n. 213, n. Giur.it., 1974, l, 1, 1682, per la redazione di puù comparse conclusionali nello stesso grado di giudizio è dovuto un solo onorario, sia pure aumentato. Anche per le memorie non è dovuto un distinto onorario ma può solo stabilirsi un aumento dell'onorario corrisposto per la redazione della comparsa conclusionale (Cass., 3 luglio 1991 n. 7275). (7) V. sub. art. 8 legge del 1942