L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Tariffario forense  
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Cause avanti al tribunale (2), agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria
Prestazione
(a)
fino a € 5.164,57
minimo massimo
(b)
da oltre € 5.164,58
a 25,822,84
minimo massimo
(c)
da oltre € 25.822,85
a 51.645,69
minimo massimo
(d)
da oltre € 51.645,70
a 103.291,38
minimo massimo
(e)
da oltre € 103.291,39
a 258.228,45
minimo massimo
(f)
da oltre € 258.228,46
a 387.342,67
minimo massimo
(g)
da oltre € 387.342,68
a 516.456,90
minimo massimo
(h)
da oltre € 516.456,91
a 1.549.370,70
minimo massimo
(i)
da oltre € 1.549.370,71
a 2.582.284,50
minimo massimo
(l)
oltre € 2.582.284,50
   
valore indeterminabile
minimo massimo
11 - Studio della controversia (2b)
12 - Consultazioni con il cliente (3)
13 - Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti
14 - Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta
15 - Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii (4)
16 - Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) (5)
17 - Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria
18 - Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc) (6)
19 - Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio
20 - Opera prestata per la conciliazione (7)
61,97 167,85
30,99 84,18
25,82 43,38
54,23 133,25
20,66 33,05
41,32 133,25
46,48 77,47
167,85 325,37
54,23 171,46
43,90 133,25
85,22 335,70
43,90 170,43
23,24 87,80
67,14 268,56
18,08 67,14
67,14 268,56
38,73 154,94
162,68 650,74
87,80 343,44
67,14 268,56
167,85 671,39
85,22 340,86
43,90 175,60
134,28 537,12
33,57 134,28
134,28 537,12
77,47 309,87
325,37 1301,47
173,01 686,89
134,28 537,12
335,70 1.007,09
170,43 511,29
87,80 263,39
268,56 805,67
67,14 201,42
268,56 805,67
154,94 464,81
650,74 1.952,21
343,44 1.030,33
268,56 805,67
503,55 1.342,79
255,65 681,72
131,70 351,19
402,84 1074,23
100,71 268,56
402,84 1.074,23
232,41 619,75
976,10 2.602,94
516,46 1.373,78
402,84 1.074,23
671,39 1.678,48
340,86 852,15
175,60 438,99
537,12 1.342,79
134,28 335,70
537,12 1.342,79
309,87 774,69
1.301,47 3.253,68
686,89 1.717,22
537,12 1.342,79
839,24 2.014,18
426,08 1022,58
219,49 526,79
6.071,39 1.611,35
167,85 402,84
671,39 1.611,35
387,34 929,62
1.5626,84 3.904,41
859,90 2.060,66
671,39 1.611,35
1.007,09 2.685,58
511,29 1.363,45
263,39 702,38
805,67 2.148,46
201,42 537,12
805,67 2.148,46
464,81 1.239,50
1.952,21 5.205,89
1.030,33 2.747,55
805,67 2.148,46
1.342,79 3.356,97
681,72 1.704,31
351,19 877,98
1.074,23 2.685,58
268,56 671,39
1.074,23 2.685,58
619,75 1.549,37
2.602,94 6.507,36
1.373,78 3.434,44
1.074,23 2.726,89
Per cause di valore superiore a € 2.582.284,50 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
85,22 1.007,09
43,90 511,29
23,24 563,39
67,14 805,67
18,08 201,42
67,14 805,67
38,73 464,81
162,68 1.952,21
87,80 1.030,33
67,14 805,67
Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari per i procedimenti di ingiunzione di cui al pararagrafo X n° 50 della presente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento.

(2) Ai fini dellla liquidazione degli onorari difensivi relativi ai giudizi svoltisi davanti al tribunale ed aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, deve essere applicata la tabella prevista per gli stessi giudizi e non quella per i giudizi davanti al pretore anche se la somma attribuita, inferiore a quella chiesta, rientri nella competenza pretorile (Cass., 15 maggio 1986, n.3216).
(2b) In tema di onorari di avvocato e procuratore, la redazione di un parere scritto sull'opportunità di promuovere il giudizio di impugnazione deve essere ricompresa nella << voce >> di studio della controversia e consultazioni con il cliente e non può pertanto essere liquidata separatamente quale prestazione stragiudiziale (Cass,. 10 maggio 1991 n. 5579).
(3) Cass., 21 ottobre 1955, n.3377, ha enunciato questa massima:
<< Le consultazioni col cliente, di cui all'art. 1, paragrafo 3 della tabella A allegata alla l. 13 giugno 1942, n.794, non sono soltanto quelle preliminari per lo studio della controversia, ma anche quelle successive che avvengono nel corso del processo. L'ammontare del compenso dovuto per tale attività all'avvocato deve essere determinato fra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge, in relazione all'importanza della causa e alla necessità di un maggior o minor numero di consultazioni del patrono col suo cliente. Per i congressi del difensore con il consulente tecnico di ufficio o col consulente di parte sono dovuti gli onorari, previsti dalla tabella A, n.7 della legge professionale 13 giugno 1942, n.794 per l'assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice>>. V. anche, in argomento, App. Venezia, 25 luglio 1956, Giust. civ., Rep.1957, voce Avv. e proc., nn.69 e 70; App. Catanzaro, 30 luglio 1959, ivi, Rep. voce cit., n. 874. Secondo App. Firenze, 29 luglio 1958, ivi, n.114, non competono onorari d'avvocato per congressi con terze persone, diverse dal cliente.
(4) V. Cass., 22 febbraio 1955, n. 537, Sett. Cass., 1955 146; 11 febbraio 1960, n.206. Secondo Cass., 5 luglio 1973, n. 1888, la formulazione delle conclusioni costituisce prestazione del procuratore e, come tale, non dà diritto agli onorari di avvocato.
(5) V., al riguardo, App. Roma, 30 Maggio 1961, Giust. civ., Rep., voce cit., n. 49
(6) L'attribuzione dell'onorario di avvocato per la redazione delle difese non postula, di norma (e salva l'allegazione e dimostrazione di un particolare interesse giuridico in tal senso della parte che si oppone alla liquidazione) la prova della paternità effettiva degli scritti difensivi, intesa come frutto del pensiero esclusivo del sottoscrittore, bastando che essi siano firmati dal difensore - procuratore della parte medesima (Cass., 16 Dicembre 1983, n° 7423).
L'onorario è dovuto dopo ogni sentenza non definitiva o ordinanza collegiale. V. Cass., 11 febbraio 1960, n. 206, secondo cui per le memorie non è dovuto un distinto onorario, ma può soltanto stabilirsi un aumento dell'onorario corrisposto per la redazione della comparsa conclusionale. Che sia dovuto un unico onorario la S.C. ha riaffermato con sentenze 3 febbraio 1964, n. 273, Giur.it, 1965, l, 1, 264 e 10 gennaio 1966, n. 106. V. anche sub art. 5 D.M. n. 10. Secondo Cass., 20 gennaio 1976, n. 168, all'avvocato del convenuto che, dopo la revoca della procura conferita al primo difensore, si è costituito in giudizio, depositando il nuovo mandato ad litem, non spetta, per tale atto e in virtù del principio dell'analogia di cui all'art. 12 preleggi, l'onorario previsto nella tariffa per la comparsa di risposta, in quanto per tutti gli atti difensivi successivi alla citazione ed alla comparsa di risposta spetta lo specifico compenso previsto dal n. 8 della suddetta tariffa sotto la generica voce << redazione delle difese >>. Secondo Cass., sez. un., 26 gennaio 1974, n. 213, n. Giur.it., 1974, l, 1, 1682, per la redazione di più comparse conclusionali nello stesso grado di giudizio è dovuto un solo onorario, sia pure aumentato. Anche per le memorie non è dovuto un distinto onorario ma può solo stabilirsi un aumento dell'onorario corrisposto per la redazione della comparsa conclusionale (Cass., 3 luglio 1991 n. 7275).
(7) V. sub. art. 8 legge del 1942