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Tariffario forense  
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TARIFFE IN MATERIA PENALE

NORME GENERALI

Art. 1.
1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilita' della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
- 2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessita' dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti. - 3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, la durata della fase dibattimentale, l'entita' economica o la importanza degli interessi coinvolti, il risultato ottenuto, la continuita' dell'impegno necessario, la frequenza e la entita' della assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessita' di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali .. ecc.), una manifesta sproporzione, i massimi possono essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine.
- 4. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
--5. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attivita' difensiva svolta, potra' ridurre l'ammortamento minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.

Art. 2.
1. Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, gia' compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 3. 1. Nel caso di assistenza e difesa di piu' parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potra' essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti.

- 2. Nel caso di assistenza a due o piu' clienti che abbiano identita' di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avra' diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
- 3. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 4.
1. Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avra' diritto alla indennita' di trasferta e al rimborso delle spese cosi' come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5.
1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile.

Art. 6.
1. Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).

Art. 7.
1. Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennita' previsti per l'avvocato.
- 2. Detti onorari ed indennita' sono ridotti alla meta' per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.

Art. 8.
1. All'avvocato e al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.