L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Diritto al risarcimento  
  • Il diritto al risarcimento del danno rientra nella categoria dei cosiddetti “diritti soggettivi” e cioè di quelle posizioni giuridiche del cittadino che, per legge, sono a quest’ultimo comunque garantite.
  • Normalmente il diritto al risarcimento in capo ad un soggetto danneggiato si forma poiché la legge pone, a carico del responsabile, una “obbligazione” a ripristinare, in favore del danneggiato, lo staus quo ante, e cioè la situazione preesistente al fatto dannoso.
  • Tale “obbligazione” a sua volta, può derivare dalla commissione di un illecito “extracontrattuale” ovvero “contrattuale”. Eccone qui, comunque, la esatta definizione codicistica:
    • Art. 1173 cc Fonti delle obbligazioni
      Le obbligazioni derivano da contratto (1321 e seguenti), da fatto illecito (2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico.
      a) L’obbligazione extracontrattuale trova la sua fondamentale disciplina nel disposto dell’importantissimo articolo 2043 del Codice Civile, che così recita:
    • Art. 2043 cc Risarcimento per fatto illecito
      Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligacolui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).
      b) L’obbligazione contrattuale trova la sua fonte normativa di massima nelle disposizioni contenute nell’art. 1223 del Codice Civile e nei successivi: Ora, premessa la nozione di contratto (Art. 1321 Nozione: Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale; Art. 1322 Autonomia contrattuale: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico), la regola che dispone il risarcimento del danno è data dalla seguente norma:
    • Art. 1223 cc Risarcimento del danno
      Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).
      c) Ciò non impedisce che possano verificarsi casi di cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nascenti dal medesimo fatto. Infatti, non costituisce esimente dal generale divieto di neminem ledere posto dall’articolo 2043 cod. civ. la derivazione dell’evento lesivo dall’iter formativo e/o dall’esecuzione di un vincolo obbligatorio, come nel caso di un contratto. Se qualcuno non rispetta gli adempimenti a suo carico previsti da un qualsiasi contratto, sarà soggetto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1223 Codice Civile:
      Se qualcuno arreca a altri un danno per colpa (è il caso dell’incidente stradale) dolo, sarà tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 Codice Civile.
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