L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Indennizzo  
  • Dal punto di vista strettamente tecnico, la parola “indennizzo” si diversifica dalla parola “risarcimento” poiché quest’ultima è normalmente adoperata per indicare il “ristoro” del danno ricevuto da terzi, vuoi per responsabilità cosiddetta “contrattuale”, vuoi per responsabilità “extracontrattuale”. Con il termine “risarcimento”, pertanto, si suole normalmente indicare il “quantum” dovuto da un terzo per un danno derivante da responsabilità.
  • Il termine “indennizzo”, viceversa, è adoperato usualmente con riferimento a quella somma – normalmente prestabilita contrattualmente – che è dovuta in virtù della esistenza di una polizza privata stipulata dal singolo a garanzia di un rischio della vita comune (infortuni, malattie, furto, incendio, scoppio etc.), ovvero di una assicurazione di tipo “sociale”, quali quelle prestate da Enti come l’I.N.P.S. o l’I.N.AI.L., che intervengono ad “indennizzare”, con una somma scaturente da un sistema di calcolo prestabilito, la vittima di un danno accidentale.
  • Si può pertanto dire – seppure in pura linea teorica – che mentre il “risarcimento” di un danno tende al pieno ripristino della situazione che esisteva prima che il danno stesso si producesse, l’indennizzo consiste in un intervento riparatore economico non necessariamente commisurato alla effettiva entità del danno sopportato dall’avente diritto, ma agganciato a parametri prestabiliti per legge o per contratto. Così, se un incendio viene provocato dalla colpa o dal dolo di un terzo, il danneggiato avrà diritto a ricevere da quest’ultimo l’integrale risarcimento del danno subito (ad esempio, lire cento milioni). Ma se lo stesso incendio si sviluppa per cause accidentali, come un corto circuito, il danneggiato – laddove sia stato previdente ed abbia stipulato un contratto assicurativo – avrà diritto, in base a quella polizza, a ricevere dall’assicuratore un “indennizzo” il quale è stabilito dalle norme contrattuali e – nei cosiddetti contratti “a primo rischio assoluto” – può non corrisponde con la effettiva entità dei danni causati dall’incendio, ma solo con il “massimale” previsto dal contratto assicurativo (ad esempio, lire cinquanta milioni).
  • Le polizze assicurative private sono una vera giungla di clausole e “clausolette”, spesso scritte in minutissimi caratteri, che nascondono, frequentemente, delle condizioni non proprio favorevoli al cliente.
  • Lo Studio Legale Giunta è specializzato nella materia in questione e può essere consultato – anche on line – sia in via preventiva (prima della stipula di un contratto), sia in sede di richiesta di pagamento di indennizzo all’assicuratore, sia esso privato che pubblico, dopo il verificarsi dell’evento. Ricordate che il diritto all’indennizzo del danno nell’ambito assicurativo privato si prescrive in un solo anno dalla data del fatto. Ciò significa che dopo il decorso di un anno dal fatto, in mancanza di atti validi ad interrompere il termine prescrizionale, il vostro diritto all’indennizzo non può più essere esercitato.
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