| - Il datore di lavoro di una persona rimasta infortunata per colpa 
              - totale o parziale - di un terzo ha il diritto di richiedere a 
              quest'ultimo (o al suo assicuratore) il risarcimento del danno derivante 
              dalla erogazione dello stipendio e dei contributi previdenziali 
              per il periodo in cui il lavoratore è costretto ad assentarsi dal 
              lavoro.  - E' da tempo tramontata la norma penale che faceva "scattare" 
              automaticamente un processo penale a carico del responsabile di 
              lesioni personali colpose (quali sono quelle derivanti da sinistro 
              stradale) nel caso che l'infortunato abbia a superare i quaranta 
              giorni di malattia.  - Nel caso di danneggiamento alla vostra vettura Vi spetta, tra 
              le altre voci di risarcimento, anche quella relativa al cosiddetto 
              "fermo tecnico", da calcolarsi orientativamente in lire 70.000-100.000 
              per ogni giorno di fermo vettura. Un giorno di fermo vettura può 
              orientativamente pretendersi per una giornata lavorativa di un autoriparatore, 
              pari a circa lire 320.000.  - Nel caso di danneggiamento di un certo rilievo alla vostra vettura 
              Vi spetta, tra le altre voci di risarcimento, anche quella relativa 
              alla cosiddetta "svalutazione tecnica e/o commerciale", da calcolarsi 
              orientativamente tra il 10 ed il 20% del valore del danno, a seconda 
              dell'età e del tipo di auto, ad esclusione dei veicoli troppo vetusti. 
              Percentuale maggiorabile per vetture di grande pregio o storiche. 
             - Il cosiddetto "Danno Morale" spetta a chi abbia riportato lesioni 
              personali non solo per le voci di "invalidità permanente", ma anche 
              per le voci di "inabilità temporanea" e per specifici accadimenti, 
              come ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici etc.  - Nel caso aveste la sfortuna di subire un sinistro ad opera di 
              un automobilista che dovesse risultare privo di copertura assicurativa 
              (per non avere pagato il premio di polizza, o perché la sua Società 
              assicuratrice sia stata posta il liquidazione coatta amministrativa), 
              ovvero di un automobilista "pirata" che si sia dato alla fuga, non 
              perdete comunque il vostro diritto al risarcimento del danno, che, 
              in tali casi, in base alla legge, viene gestito e liquidato dal 
              "Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada":  - Uno degli errori più comuni che commette l'automobilista dopo 
              un incidente è quello di ragionare nel modo seguente: in questo 
              caso ho sicuramente piena ragione e quindi non ho nessuna necessità 
              di rivolermi ad un legale, perché i miei diritti verranno pacificamente 
              riconosciuti ed i miei danni risarciti. Errore spesso fatale, per 
              i motivi esposti in altre pagine del sito (vedi, in particolare, 
              <clicca qui> e <clicca 
              qui>), poiché implica la perdita di tempo prezioso e l'intervenire 
              di scadenza, decadenze o altre complicazioni difficilmente "recuperabili" 
              in tempi successivi al fatto.  - La legge ha istituito, in favore del cittadino che versi in difficoltà 
              economiche e che tuttavia dimostri la fondatezza della sua necessità 
              di ricorrere alle vie giudiziali per la tutela di un proprio diritto, 
              il cosiddetto "Gratuito Patrocinio". Si tratta di una procedura 
              che consente al cittadino di ottenere che lo Stato si assuma le 
              spese occorrenti per l'espletamento della causa - sia essa civile 
              che penale - nonché il compenso spettante all'Avvocato prescelto. 
             - La legge stabilisce che ogni credito - indipendentemente dalla 
              fonte che lo ha generato -, deve essere "adempiuto" (e cioè pagato) 
              presso il domicilio del creditore. Questa norma, che potrebbe sembrare 
              persino ovvia, ha una notevole importanza poiché in molti casi genera 
              uno spostamento della competenza giudiziale territoriale avanti 
              al Giudice del luogo in cui risiede il creditore.  - Questa pagina, come tutte le altre pagine del sito, viene 
              costantemente aggiornata ed arricchita: consultatela spesso.  |