L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Lo sapevate che...  

- Il datore di lavoro di una persona rimasta infortunata per colpa - totale o parziale - di un terzo ha il diritto di richiedere a quest'ultimo (o al suo assicuratore) il risarcimento del danno derivante dalla erogazione dello stipendio e dei contributi previdenziali per il periodo in cui il lavoratore è costretto ad assentarsi dal lavoro.

- E' da tempo tramontata la norma penale che faceva "scattare" automaticamente un processo penale a carico del responsabile di lesioni personali colpose (quali sono quelle derivanti da sinistro stradale) nel caso che l'infortunato abbia a superare i quaranta giorni di malattia.

- Nel caso di danneggiamento alla vostra vettura Vi spetta, tra le altre voci di risarcimento, anche quella relativa al cosiddetto "fermo tecnico", da calcolarsi orientativamente in lire 70.000-100.000 per ogni giorno di fermo vettura. Un giorno di fermo vettura può orientativamente pretendersi per una giornata lavorativa di un autoriparatore, pari a circa lire 320.000.

- Nel caso di danneggiamento di un certo rilievo alla vostra vettura Vi spetta, tra le altre voci di risarcimento, anche quella relativa alla cosiddetta "svalutazione tecnica e/o commerciale", da calcolarsi orientativamente tra il 10 ed il 20% del valore del danno, a seconda dell'età e del tipo di auto, ad esclusione dei veicoli troppo vetusti. Percentuale maggiorabile per vetture di grande pregio o storiche.

- Il cosiddetto "Danno Morale" spetta a chi abbia riportato lesioni personali non solo per le voci di "invalidità permanente", ma anche per le voci di "inabilità temporanea" e per specifici accadimenti, come ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici etc.

- Nel caso aveste la sfortuna di subire un sinistro ad opera di un automobilista che dovesse risultare privo di copertura assicurativa (per non avere pagato il premio di polizza, o perché la sua Società assicuratrice sia stata posta il liquidazione coatta amministrativa), ovvero di un automobilista "pirata" che si sia dato alla fuga, non perdete comunque il vostro diritto al risarcimento del danno, che, in tali casi, in base alla legge, viene gestito e liquidato dal "Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada":

- Uno degli errori più comuni che commette l'automobilista dopo un incidente è quello di ragionare nel modo seguente: in questo caso ho sicuramente piena ragione e quindi non ho nessuna necessità di rivolermi ad un legale, perché i miei diritti verranno pacificamente riconosciuti ed i miei danni risarciti. Errore spesso fatale, per i motivi esposti in altre pagine del sito (vedi, in particolare, <clicca qui> e <clicca qui>), poiché implica la perdita di tempo prezioso e l'intervenire di scadenza, decadenze o altre complicazioni difficilmente "recuperabili" in tempi successivi al fatto.

- La legge ha istituito, in favore del cittadino che versi in difficoltà economiche e che tuttavia dimostri la fondatezza della sua necessità di ricorrere alle vie giudiziali per la tutela di un proprio diritto, il cosiddetto "Gratuito Patrocinio". Si tratta di una procedura che consente al cittadino di ottenere che lo Stato si assuma le spese occorrenti per l'espletamento della causa - sia essa civile che penale - nonché il compenso spettante all'Avvocato prescelto.

- La legge stabilisce che ogni credito - indipendentemente dalla fonte che lo ha generato -, deve essere "adempiuto" (e cioè pagato) presso il domicilio del creditore. Questa norma, che potrebbe sembrare persino ovvia, ha una notevole importanza poiché in molti casi genera uno spostamento della competenza giudiziale territoriale avanti al Giudice del luogo in cui risiede il creditore.

- Questa pagina, come tutte le altre pagine del sito, viene costantemente aggiornata ed arricchita: consultatela spesso.

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