- Chissà quante volte vi è capitato di leggere la sigla “R.C.A.”:
ebbene, ora sapete a cosa si riferisce.
La sigla - e così la relativa denominazione – è nata, almeno in
Italia – con la introduzione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990,
istitutiva della cosiddetta “R.C.A. Obbligatoria”, e cioè dell’obbligo,
per ogni cittadino, di assicurare la responsabilità civile su di
esso facente capo in relazione alla messa in circolazione di veicoli
a motore, ovvero di natanti.
Tale legge costituisce la pietra miliare della attuale normativa
che disciplina il settore della infortunistica stradale. Dopo di
essa altre ne sono seguite, come il D.P.R. 24 novembre 1970, n.
973 (regolamento di esecuzione della legge 990/69), la Legge 26.2.1977,
n. 39 (cosiddetta “miniriforma” della 990/69), il D.P.R. 16 gennaio
1981, n. 45 (modifiche al regolamento di esecuzione della 990/69),
il D.M. 28 luglio 1977 (che ha introdotto, tra le altre disposizioni,
l’uso del modulo di denuncia di sinistro, precisandone la valenza
probatoria) ed il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (sulla liberalizzazione
delle tariffe assicurative). - La normativa primitiva è stata via
via integrata da norme successive e da pronunzie giurisprudenziali,
tanto che, attualmente, numerosi sono i dibattiti in materia, così
come numerosi ed importanti sono gli interessi in gioco.
Questa materia è oggetto di particolare approfondimento e conoscenza
nello Studio Legale Giunta.
|
|
|