L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
  Intro  
  • Lo Studio Legale Giunta è stato fondato, come Studio indipendente, nel 1989.Tratta prevalentemente le materie che sono dettagliatamente indicate nell'apposita pagina del sito dedicata ai Settori di attività, per i quali ha maturato una specifica competenza.
  • In particolare, ha approfondito, attraverso una esperienza personale del titolare iniziata sin dal 1971, ogni tematica, sia essa civilistica che penalistica, relativa al risarcimento del danno - in ispecie quello conseguente ad Incidenti stradali, nonchè al diritto assicurativo ed a quello della responsabilità civile.
  • Specifica competenza ha acquisito inoltre in relazione al particolare tema della responsabilità civile professionale medica e, più in generale, in ordine ad ogni fonte produttrice di danni o di lesioni personali suscettibili di originare obbligazioni di risarcimento del danno.
Nella foto, lo Studio Legale Avvocato Giunta

Quanto pubblicato in questo sito non rappresenta una forma di mera pubblicità palese od occulta dello Studio e dei Professionisti che lo compongono, vietata dagli artt. 17 e 18 del Codice Deontologico Forense, bensì un insieme di notizie puramente informativo della attività professionale svolta. Esso intende favorire, viceversa, la possibiltà di fornire agli utenti una migliore conoscenza del mondo giuridico e forense e, al contempo di dare agli stessi il modo di evitare di diventare i soggetti passivi ed ignari di metodi di indiscriminato ed illegittimo accaparramento di clientela. Ha inoltre lo scopo di favorire e di consentire la estrinsecazione della attività professionale per via telematica, senza, per ciò, scadere in criteri mercantilistici, antitetici al prestigio della Professione ed al rapporto fiduciario - fondato sulla competenza e sulla professionalità - che ne costituisce irrinunciabile base.

Così recita il nuovo articolo 17 del Codice Deontologico Forense:
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale. E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.

  • La nuova formulazione dell'art. 17 del Codice Deontologico, che ha rappresentato l'abolizione (o -rectius - la parziale abolizione) del divieto di pubblicità per gli avvocati, permette all'avvocato di "dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza". Lo stesso codice inserisce le "reti telematiche" tra i mezzi attraverso i quali il legale può fornire informazioni relative all'attività svolta.
    Questo strumento viene già utilizzato in quasi tutti i Paesi europei e non urta contro quanto disposto dai principi espressi dalla nostra Costituzione in tema di libertà di manifestazione del pensiero attraverso ogni mezzo di diffusione (art.21) ed in tema di iniziativa economica privata (art. 41).
  • Al di là delle considerazioni che investono la sfera deontologica, ci si può chiedere come sia materialmente possibile per un professionista formulare un parere e fornire la soluzione di un quesito, senza aver avuto la possibilità di parlare direttamente con il cliente, di conoscerlo, di acquisire i dati relativi al caso in concreto. Si deve però ammettere che, in linea di massima, non è necessario dialogare a lungo e "de visu" con il cliente per spiegare cosa sia l'usucapione o per dare informazioni sul contratto di locazione. Ma se il caso dev'essere approfondito, nessuno vieta la realizzazone di un incontro e di un esame che si affianchi alla normale via telematica.
    L'avvocato non è un condensato di nozioni giuridiche, nè può essere paragonato ad un juke-box, pronto a suonare il motivo desiderato a seguito dell'introduzione della monetina: soprattutto di fronte a casi complessi, per fornire un parere soddisfacente, può essere necessaria una consultazione personale, che implichi la nascita di un rapporto ben più profondo di quello realizzatosi attraverso una sola e-mail. L'avvocato deve parlare con il cliente, deve saperlo ascoltare, deve consigliarlo, prospettandogli la soluzione più consona al caso proposto, tra le mille che la legge rende praticabili.
  • Per tal motivo, lo Studio Giunta non si limita - né potrebbe limitarsi - ad offrire semplici consulenze on-line, ma offre ai visitatori la possibilità di essere contattati, sia per approfondire via filo ogni tematica, sia prenotando appuntamenti in Studio. Non appena la tecnica sarà affinata ed affidabile, sarà possibile inoltre attuare anche teleconferenze dirette con i clienti, attraverso la installazione di webcam, a riprova del fatto che le nuove tecnologie possono essere messe efficacemente al servizio della professione forense.
  • Ed infatti, nella gestione dello Studio assume una rilevanza decisamente strategica l'impiego di strutture tecnologiche ed informatiche avanzate, con un duplice vantaggio: per gli avvocati queste strutture consentono indubitabilmente una migliore gestione del lavoro e il contenimento dei costi produttivi; per la clientela, costituiscono, invece, uno strumento che assicura un contatto diretto on-line con i propri legali ed una risposta sempre più tempestiva alle proprie esigenze.
  • La New Economy tende a sconvolgere quei mercati caratterizzati da immobilismo, mancanza di concorrenza, barriere di vario genere ed iperintermediazione, tutti connotati che contraddistinguono, senza dubbio, il "mercato" dei servizi legali oggi in Italia (in tal senso vedi l'Indagine Conoscitiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel settore degli Ordini e Collegi Professionali conclusa nell'ottobre 1997).
  • La persona media, di fronte ad un problema di natura giuridica, ha sempre più remore ad entrare in uno studio legale (quasi peggio di un luogo di cui diffidare!) e preferisce, sempre di più, ricorrere alla consulenza di un esperto virtuale, del quale ha potuto testare, anche in base al contenuto del sito ed alla verificabilità delle garanzie in esso contenute, le approfondite conoscenze in uno specifico settore. Le comunità virtuali di cui si parla tanto, e anche a sproposito, esistono e non se ne può ignorare l'intrinseco apporto innovativo.
    Appare lecito sostenere, in buona sostanza, che, proprio grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie, saranno, in progresso di tempo, resi disponibili ai clienti strumenti adatti a svolgere un effettivo controllo sull'operato del professionista.
  • La Corte di giustizia Europea insegna che l'attività svolta dagli iscritti agli albi di professioni intellettuali è inclusa nella disciplina di cui all'art.85 e 86 del Trattato di Roma e che, pertanto, l'attività dell'avvocato ha anche una evidente natura economica, essendo costituita da una prestazione intellettuale contro una remunerazione, con l'assunzione a proprio carico dei rischi economici e finanziari connessi a detta attività, ai sensi degli artt.2222 e 2229 c.c. (sentenza 18/6/98, C.35/96, Commissione UE c. Repubblica Italiana).
  • L'avvento delle IT modifica lo scenario complessivo del business e della comunicazione. La professione forense in questo scenario non può mancare l'appuntamento con un rinnovamento delle risorse, delle attività e della propria formula di visibilità. In un mondo sempre meno regolato e regolabile ci sarà sempre più bisogno dell'interpretazione di un giurista per la tutela dei diritti di tutti i cittadini e per un più efficiente servizio di consulenza alle imprese. Gli studi legali italiani aprono pagine Web, nonostante le difficoltà a tutt'oggi presenti di conciliare queste nuove forme di lavoro con il codice deontologico.
  • Per non giungere al paradosso (al quale, in parte, già assistiamo), per cui quel che l'avvocato non può fare viene fatto da chi avvocato non è; per non lasciare che "l'esperto consiglia", quando l'esperto è il "chiunque" che oggi più che mai si nasconde dietro il monitor, divenga il modello di diffusione del sapere giuridico; per conservare, modernizzandolo, quell'imprescindibile "intuitu personae" (la fiducia nella persona) che da sempre caratterizza il nostro rapporto con il cliente, per consentire che la consulenza sia professionale, supportata dalla formazione, dalla forma mentis e dalla esperienza legale; per tutelare fino in fondo la fiducia del potenziale cliente e l'affidabilità delle informazioni che riceve, il ruolo dei singoli avvocati, in quanto tali e in quanto iscritti ad un Albo e membri di un Ordine, non potrà essere passivo o di boicottaggio di queste forme di trasmissione del sapere, ma sempre più posto a tutela, a garanzia e perché no a "sigillo", a "certificazione" della qualità delle informazioni diffuse e della qualità e professionalità della loro provenienza.
  • Ha scritto Richard Susskind, autore del famoso "The future of law" che per comodità si traduce: "Nel linguaggio del tecnologo, gli avvocati di oggi sono l'interfaccia tra i non avvocati e la legge. Se una persona vuole conoscere la sua situazione legale, normalmente dovrà consultare un consulente di diritto. Nel futuro, il sistema informativo legale diventerà un'interfaccia vitale, così come l'assistenza legale diventa una delle innumerevoli forme di informazioni disponibili nella information highway. Può, allora, affermarsi che la legge non esiste per dare lavoro agli avvocati più di quanto non esistano le malattie per dare lavoro ai medici."
  • Questo sito consente di accedere alla completa conoscenza del Codice Deontologico Forense nonché del contenuto della Legge Professionale Forense, che regolano e disciplinano l'attività dell'avvocato, semplicemente "cliccando" sui rispettivi nomi.
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