L'incidente stradale al microscopio Microteam Internet Service Provider  
Danneggiato  
  • La presente pagina non può non essere strettamente collegata – per evidenti ragioni – alle altre denominate Diritto al risarcimento, Risarcimento del danno, Valutazione del danno, che potete consultare facendo “clic” sui rispettivi nomi. “Danneggiato”, ad ogni buon conto, altri non è che colui al quale l’ordinamento giuridico riconosce il diritto “soggettivo” – e cioè il diritto garantito dalla legge – ad ottenere la reintegrazione del cosiddetto “status quo ante”, e cioè della situazione preesistente antecedentemente al verificarsi del fatto dannoso.
  • La legge prevede due modi, per il responsabile, di adempiere al predetto “ripristino”:
  • a) il cosiddetto “risarcimento in forma specifica”, che consiste nella vera e propria ricostituzione della situazione di fatto e di diritto che è stata modificata dal fatto dannoso. E’ il caso, ad esempio, di chi, avendo abbattuto un tratto di recinzione della proprietà altrui, è obbligato a ricostruire, a proprie spese e con propri mezzi, lo stesso muro con le stesse caratteristiche di quello abbattuto.

    b) il cosiddetto “risarcimento per equivalente”, che consiste nel pagamento di una somma di denaro al danneggiato corrispondente al valore della cosa o del bene distrutto o alterato.

  • Il secondo metodo risarcitorio è di gran lunga il più diffuso ed il più praticabile: non sarebbe infatti possibile “ricostruire” un quadro di Donatello distrutto ovvero un arto amputato di una persona.
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