La presente pagina non può non essere strettamente collegata –
per evidenti ragioni – alle altre denominate Diritto
al risarcimento, Risarcimento
del danno, Valutazione
del danno, che potete consultare
facendo “clic” sui rispettivi nomi. “Danneggiato”, ad ogni buon
conto, altri non è che colui al quale l’ordinamento giuridico riconosce
il diritto “soggettivo” – e cioè il diritto garantito dalla legge
– ad ottenere la reintegrazione del cosiddetto “status quo ante”,
e cioè della situazione preesistente antecedentemente al verificarsi
del fatto dannoso.
La legge prevede due modi, per il responsabile, di adempiere al
predetto “ripristino”:
a) il cosiddetto “risarcimento in forma specifica”, che consiste
nella vera e propria ricostituzione della situazione di fatto e
di diritto che è stata modificata dal fatto dannoso. E’ il caso,
ad esempio, di chi, avendo abbattuto un tratto di recinzione della
proprietà altrui, è obbligato a ricostruire, a proprie spese e con
propri mezzi, lo stesso muro con le stesse caratteristiche di quello
abbattuto.
b) il cosiddetto “risarcimento per equivalente”, che consiste nel
pagamento di una somma di denaro al danneggiato corrispondente al
valore della cosa o del bene distrutto o alterato.
Il secondo metodo risarcitorio è di gran lunga il più diffuso
ed il più praticabile: non sarebbe infatti possibile “ricostruire”
un quadro di Donatello distrutto ovvero un arto amputato di una
persona.
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